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Anticipazione del TFR per acquisto prima casa

 Per l’anticipazione del TFR è necessario un giustificato motivo, in base all’art. 2120 del codice civile. Fra i giustificati motivi l’acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore e per la propria famiglia, ma non interventi sulla casa di proprietà.

Infatti, non è possibile ottenere l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto se il lavoratore ne fa richiesta per interventi di manutenzione, ristrutturazione o ampliamento della casa di proprietà oppure per estinguere eventuali debiti ed evitare l’espropriazione della casa o per spese già sostenute prima della richiesta.

Si precisa che la norma sulla prima casa favorisce il lavoratore nell’acquisto se si tratta di prima casa per abitazione, nella quale dimora abitualmente con la sua famiglia, quindi se si tratta dell’abitazione principale, indipendentemente dall’ubicazione della casa e dalla distanza della casa dal luogo di lavoro.

La norma sull’acquisto della prima casa quale abitazione principale consente al lavoratore di richiedere l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto anche per l’acquisto dell’abitazione principale del figlio. Il lavoratore può, quindi, presentare al datore di lavoro la richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto anche se è il figlio ad aver bisogno dell’importo donato dal padre, naturalmente, e anche in caso che il figlio si stacchi dalla famiglia d’origine e che la famiglia possieda un’altra casa.

In proposito, il comma 6 dell’art. 2120 del codice civile così recita “acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile”.

Di conseguenza, il lavoratore ha diritto all’anticipazione del trattamento di fine rapporto anche in caso di acquisto prima casa in corso di perfezionamento, in caso di partecipazione ad una cooperativa edilizia, di stipula di un contratto preliminare di compravendita, di inizio di costruzione di immobile sul proprio terreno o di altra documentazione che dimostri l’inizio dell’iter d’acquisto della prima casa.

A proposito dell’atto notarile si precisa che la sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 5 aprile 1991 ha dichiarato incostituzionale il richiamo all’atto notarile, in quanto ”è valida la richiesta di anticipazione supportata da documentazione diversa da quella dell’atto notarile”, anche perché l’anticipazione è uno strumento economico molto importante per la stipula di qualsiasi contrattazione commerciale, dunque anche per l’acquisto prima casa.

PRECISAZIONI
L’anticipazione è consentita per:
*acquisto della prima casa del lavoratore;
*acquisto della prima casa da parte del figlio del lavoratori;
*acquisto per la casa a nome del coniuge in comunione dei beni;
*acquisto tramite partecipazione ad una cooperativa edilizia;
*costruzione di immobile sul proprio terreno.

APPROFONDIMENTI
*Anticipazione del Tfr per giustificato motivo
*Motivi richiesta anticipo TFR
*Scelta destinazione TFR
*Come rateizzare il TFR

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