Se state pensando di aprire un tabacchi, attenzione alle novità apportate dal Consiglio di Stato, che con una sentenza ha modificato l’interpretazione ordinaria e consolidata sulle distanze tra i vari esercenti rivendite di generi di monopolio. Stando a quanto dichiarato dal Consiglio, Sezione IV, con sentenza n. 4119 del 12 luglio 2012, infatti, il vincolo al rispetto della distanza minima tra rivendite dei generi di monopolio, previsto dalle circolari del ministero delle finanze, non è più sufficiente a giustificare il diniego al rilascio della licenza.
In termini più concreti, il Consiglio ha affermato che il vincolo, da solo, “non può rappresentare fatto impeditivo al rilascio dell’autorizzazione richiesta”. Con tale pronuncia il Consiglio conferma pertanto la pronuncia del giudice di primo grado che aveva ritenuto illegittimo il diniego opposto alla richiesta di vendere tabacchi presso l’edicola della stazione della metropolitana di Milano Loreto. Il rifiuto al rilascio della licenza era stato motivato dal fatto che all’esterno della fermata della metro, a una distanza inferiore ai 200 metri dall’ingresso, erano già esistenti due ordinarie rivendite.
Considerando che secondo l’Aams, le rivendite “speciali” si pongono “in rapporto di sussidiarietà-alternatività con le rivendite ordinarie, solo a quest’ultime spetterebbe di soddisfare le esigenze dell’utenza mentre quelle speciali possono essere autorizzate soltanto qualora si riscontrassero necessità di servizio non sopperibili mercé licenza ordinaria o patentino”.
Il Collegio ha tuttavia osservato che la giurisprudenza è consolidata nel senso che, per le rivendite speciali continuative, non avrebbe importanza alcuna né la densità della popolazione della zona né la distanza con altre rivendite in generi di monopolio, condizioni queste invece rilevanti solo tra le rivendite ordinarie. Oltre al fatto, conclude, che i passeggeri della metro costituiscono una utenza diversa e distinta da quella stanziale, propria delle rivendite ordinarie.
Il Collegio, precisa ancora e infine, invita a tenere conto della più recente normativa della liberalizzazione, che regola l’accesso e l’esercizio delle attività economiche nel rispetto del principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza.
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