L’Inps ricorda che dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, si applicano anche alla Confederazione Svizzera. Infatti, nella circolare n. 70 del 22 maggio 2012 sono descritti in dettaglio i regolamenti in esame e il loro ambito di applicazione e, inoltre, vengono fornite precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio ai Paesi membri dell’Unione Europea, ai Paesi SEE e alla Svizzera.
L’Inps, attraverso la circolare n. 70, intende fornire anche alcune precisazioni in materia di prestazioni orfanili.
Si ritiene utile ricordare che, in base all’articolo 78 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni orfanili dovevano sempre essere attribuite a carico di una sola istituzione, in misura pari alla pensione teorica, senza operare la riduzione in pro-rata.
Successivamente la disciplina introdotta con il regolamento n. 1399/1999 ha previsto che le pensioni agli orfani fossero determinate secondo i criteri previsti per le altre prestazioni e, quindi, secondo le regole del pro-rata, qualora il dante causa fosse deceduto successivamente al 31 agosto 1999 e non facesse valere alcun periodo assicurativo nei regimi indicati nell’Allegato VIII del regolamento n. 1408/71.
► Estensione ambito soggettivo di applicazione dei regolamenti CE
Per questa ragione, poiché, a decorrere dal 1° aprile 2012, i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 si applicano anche alla Confederazione svizzera, le prestazioni agli orfani, spettanti in base all’accordo con la Svizzera ed erogate sotto forma di pensione, sono disciplinate esclusivamente dalle norme previste per le prestazioni pensionistiche.
Ai fini dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di base, al calcolo delle prestazioni agli orfani, da liquidare con decorrenza 1° aprile 2012 (in relazione a decessi avvenuti successivamente al 29 febbraio 2012), devono essere applicati i criteri generali previsti dalle norme relative alle pensioni contenute nel capitolo 5 dello stesso regolamento.
► In arrivo nuovi regolamenti per la sicurezza sul lavoro
Non solo, il nostro Istituto previdenziale precisa che le disposizioni del regolamento n. 1399/99, di modifica del regolamento CEE n. 1408/71, restano in vigore solo per Islanda, Norvegia e Liechtenstein, in applicazione dell’Accordo SEE, secondo le modalità specificate nelle circolari nn. 114 del 25 maggio 2001 e 138 del 28 novembre 2006, nonché nel messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009.