La riforma dell’apprendistato, approvata alla fine di luglio 2011, ha apportato importanti novità nel segmento lavorativo degli apprendisti.
In effetti, la nuova disposizione non lascia dubbi tanto da risolvere un contenzioso durato anni: l’apprendista può lavorare come lavoratore somministrato, ossia è possibile, con il nuovo Testo Unico sull’apprendistato, l’assunzione da parte delle Agenzie per il lavoro di apprendisti e procedere in regime di somministrazione.
Ricordiamo che la somministrazione di lavoro, o di manodopera, consente ad un soggetto, definito utilizzatore, di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato, chiamato somministratore, per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
Nella pratica possono esistere due contratti differenti: contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale e un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore e possono essere stipulati a tempo determinato o indeterminato.
Il nuovo Testo Unico sull’Apprendistato risulta sufficientemente chiaro in questo senso; in effetti, in base al testo dell’articolo 2 – ovvero esiste la possibilità, anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni – è possibile finanziare la formazione degli apprendisti mediante le risorse degli enti bilaterali.
Non solo, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
complimenti per lo schifo di questa riforma, invece di andare avanti si torna indietro, si favorisce così il capolarato!
Le agenzie a somministrazione distruggono i posti di lavoro, vanno boicottate!
Elisa nessuno ti costringe ad accettare un’offerta di lavoro proposta da un’agenzia per il lavoro ma loro (le agenzie per il lavoro) offrono delle serie ed interessanti opportunità in tutti i settori. Ripetiamo ancora una volta che sono le stesse aziende a rivolgersi alle agenzie per il lavoro quando necessitano di personale