Le organizzazioni sindacali hanno dato parere favorevole al testo unico sull’apprendistato dopo la conclusione positiva per gli stage e tirocini. Vediamo alcuni punti del nuovo contratto di apprendistato dove il segretario confederale della CGIL, Fulvio Fammoni, ha sottolineato come
gran parte dei punti indicati dalla CGIL nella lettera inviata al Ministro e alle Regioni siano entrati a far parte del nuovo testo unico dell’apprendistato
Secondo il nuovo testo approvato restano le tre tipologie di apprendistato, che si chiameranno, rispettivamente, apprendistato per l’acquisizione di una qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e di ricerca.
L’apprendistato per l’acquisizione di una qualifica e per il diploma professionale e quello per l’alta formazione e di ricerca vengono attratti nell’ambito del sistema di istruzione e formazione regionale, al contrario l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere viene inserito in quello del lavoro e quindi della contrattazione collettiva.
Nel nuovo sistema cambia il peso e il ruolo del soggetto Regione, che diventa regolatore e finanziatore del primo e del terzo tipo, mentre nel secondo si assicura quello che viene chiamato l’offerta formativa pubblica per 120 ore nel triennio, ma non se ne affida più il finanziamento alle Regioni: un punto che provocherà discussioni in sede regionali tra le parti sociali.
Il punto dolente del nuovo sistema, secondo la CGIL, è la possibilità di inserire un ragazzo di 15 anni in un percorso professionalizzante; in effetti, le parti sociali, in modo particolare la CGIL, considera questa occasione non pienamente fattibile per via, soprattutto, dell’eventuale dispersione scolastica che questo provvedimento comporterebbe.
Non solo, il contratto per l’acquisizione della qualifica e quello professionalizzante hanno una durata massima di tre anni, mentre si è introdotto un rinvio alla contrattazione per l’individuazione di una durata minima.
Rispetto al testo del Governo (40 ore il 1° anno, 24 il 2°, poi nulla), e a quello delle Regioni (90 ore nel triennio), si è portato a 120 ore la componente formativa trasversale nel triennio, da svolgersi esternamente o internamente all’impresa in presenza di capacità formativa della stessa.
Importanti novità tanto che la CGIL, con lo stesso Fammoni, ha sottolinea che
la riduzione della durata massima a 3 anni e la previsione di una durata minima, la quantità di formazione, il ruolo sovraordinato del Contratto nazionale di lavoro, il repertorio delle professioni e i meccanismi pubblici di certificazione, il non poter più sommare sottoinquadramento e percentualizzazione del salario dell’apprendista
Acconto alle osservazioni positive esistono anche punti non condivisibili; in effetti, per Fammoni non è possibile accostare la formazione basata sull’apprendistato con quella dei lavoratori in mobilità o dall’inesistenza di apposite linee guida che possano indirizzare l’apprendistato per l’acquisizione di una qualifica professionale.
ma esistono già le scuole come istituiti professionali e istituti tecnici che rilasciano diplomi per ogni genere di qualifica, inutile inventarsi altre cose.
ma esistono già le scuole come istituti professionali e istituti tecnici che rilasciano diplomi per ogni genere di qualifica, inutile inventarsi altre cose.