L’apprendistato professionalizzante entra in agricoltura e lo fa attraverso un’intesa sottoscritta lo scorso 31 luglio 2012 tra le parti sociali: associazione dei datori di lavoro e le rappresentanze sindacali del comparto agricolo.
Per gli effetti di questo accordo, le parti sociali hanno così inteso definire un percorso di inserimento nel settore agricolo attraverso la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere così come prevede il disposto legislativo n. 167/2011.
Le parti firmatarie hanno riconosciuto, in questo modo, il ruolo fondamentale del segmento agricolo e la figura della formazione professionale per un inserimento nel lavoro in modo guidato per permettere all’apprendista di acquisire, attraverso un percorso formativo e lavorativo, quelle necessarie conoscenze del settore per compiere in modo sicuro le differenti tecniche di lavoro.
Il nuovo accordo definisce, così, gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione, con decorrenza dal 30 luglio 2012, quanto prevede il Testo Unico dell’apprendistato.
All’atto dell’assunzione è necessario sottoscrivere un vero contratto di apprendistato attraverso un atto scritto dove si specificano, in modo diretto e analitico, le parti firmatarie e la natura del rapporto di lavoro che si andrà a svolgere. In particolare, in questo atto scritto si dovrà specificare la durata del periodo di apprendistato, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica contrattuale che potrà essere acquisita al termine del rapporto comprensivi dei riferimenti anagrafici dell’apprendista.
Nel contratto di apprendistato è necessario specificare il piano formativo individuale, per la verità il piano può essere definito anche entro trenta giorni dalla stipula dl contratto stesso, con le indicazioni del riferimento aziendale (tutore o referente).
Per poter sottoscrivere il contratto, l’apprendista deve possedere un’età anagrafica tra i 18 e i 30 anni non compiuti. Ad ogni modo, l’intesa riconosce anche il possesso dell’eventuale qualifica professionale dell’apprendista. In effetti, in questo caso, così come prevede il decreto legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
Novità nell’intesa: è possibile assumere con questa tipologia contrattuale anche i lavoratori in mobilità.