È stato firmato anche per il settore Centri Elaborazione Dati (CED) l’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato professionalizzante così come prevede il D.Lgs. 14/9/2011, n. 167 e la nuova disposizione decorre dal 26 aprile 2012 e ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25/4/2012, continua ad applicarsi la normativa di cui al CCNL 4/12/2009.
In base al nuovo accordo possono essere assunti con questo particolare contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, o a partire dal compimento dei 17 anni per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005. Il periodo di prova è pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per l’inquadramento professionale del livello di destinazione finale: in ogni caso tale periodo non può superare i due mesi.
Le Parti hanno concordato anche di imporre alcuni limiti alla facoltà di assunzione; infatti, con il contratto di apprendistato professionalizzante non è esercitabile dai datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti.
A questo proposito si devono computare gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione alla facoltà di assunzione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 167/2011, il nuovo accordo ha disposto la presenza del “referente per l’apprendistato”, interno od esterno all’azienda.
Il referente interno, se diverso dal datore di lavoro, dovrà essere individuato nel piano formativo con competenze adeguate e, in caso di lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
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