La Corte Costituzionale con sentenza n. 334 del 15 novembre 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 4 dicembre 2009 n. 30 che disciplina l’apprendistato.
La regione Abruzzo, nel suo provvedimento legislativo, ha definito che l’attività di formazione formale esterna all’impresa, correlata all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione, è riservata ai giovani ed agli adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non siano in possesso di una qualifica professionale.
L’attività di formazione è finalizzata all’acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente.
La Consulta ha ritenuto, però, che nella parte dove si prevede che l’apprendistato qualificante, mediante formazione formale esterna all’azienda, possa essere svolto da chi abbia compiuto il quindicesimo anno di età e non sia in possesso di una qualifica professionale, ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione.
Non solo, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 25, comma 2, e 28, comma 1.
Infatti, il contenuto del provvedimento legislativo abruzzese prevede che la Giunta regionale può disciplinare in via autonoma i profili formativi dell’apprendistato.
Questo particolare contenuto viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e quella concorrente relativa ai principi fondamentali dell’istruzione e della tutela e sicurezza del lavoro, nonché il principio di leale collaborazione.
In particolare, si rilevano che le disposizioni impugnate contrastano con gli articoli 48, comma 4, e 49, comma 5, del decreto n. 286 del 2003, che richiedono l’intesa tra la Regione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Come rileva la Consulta, le competenze statali e regionali in materia non si presentano allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell’istituto. Occorre perciò tener conto di tali interferenze (sentenza n. 50 del 2005).
A queste ultime si provvede attraverso il criterio della prevalenza, oppure tramite gli strumenti della leale collaborazione, laddove non sia possibile procedere con il primo criterio.
Nel caso in cui il legislatore opti per lo strumento dell’intesa, occorre rispettarne il regime giuridico, fondato essenzialmente sui criteri di codeterminazione dell’atto e di equivalenza delle volontà dei soggetti coinvolti (sentenza n. 24 del 2007).