In arrivo anche l’apprendistato in farmacia grazie all’introduzione del nuovo Testo Unico sull’apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011); in effetti, l’associazione dei datori di lavoro del settore, la Federfarma, ha deciso di stipulare una intesa dedicata al settore che riprende le indicazioni offerte nel decreto legislsitivo che riforma un settore del tutto particolare.
I particolari dell’Intesa. Infatti, le associazioni sindacali, insieme ai datori di lavoro, hanno siglato un particolare intesa che permette la collazione, nelle diverse fasce, nuovi giovani che intendndono lavorare nel settore.
Oltre a ricordare la forma scritta del contratto, il periodo di prova non può essere superiore a quanto già stabilito dal contratto collettivo di lavoro in relazione ai singoli contratti di assunzione. Attualmente non è ancora operativo il libretto formativo tanto che, per riempire questo vuoto, le parti intendono sottoscrivere il relativo contratto individuale attraverso un’attestazione scritta in cui ci siano tutte le indicazioni sull’attività formativa.
L’apprendistato, anche nel segmento farmaceutico, sta diventando sempre più una nuova opportunità di lavoro che si affianca a quello turistico e stagionale.
Non solo, l’accordo ricorda anche il limite massimo del numero di apprendisti da assumere: in questo caso rimane in vigore il limite già previsto dalla contrattazione collettiva, mente scatta la proroga del contratto quanto l’apprendista si trovi in stato di malattia, infortunio o, in genere, in tutte quelle situazioni dove può capitare una sospensione del rapporto di lavoro con una durata superiore a 30 giorni consecutivi: in questo caso, secondo i contenuti dell’Intesa, si può chiedere il posticipo dei benefici contributivi. In caso di proroga il datore di lavoro dovrà comunicare all’apprendista la nuova scadenza del contratto.
L’accordo prevede specifici percorsi professionali a seconda la qualifica o il ruolo ricoperto.La durata massima. Può essere opportuno ricordare che la somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi deve, in ogni caso, rispettare la durata massima di 36 mesi così come prevede la legge. Il datore di lavoro deve, al momento dell’assunzione, verificare gli eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore, purché dal termine dell’ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.