È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2010 il decreto di ripartizione del 10 novembre 2010 che destina risorse per le attività in apprendistato.
In effetti, con il decreto indicato sono state ripartite ed assegnate alle Regioni e alle Province autonome le risorse relative alle attività in apprendistato per l’annualità 2010.
Il decreto stabilisce che per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato sono destinati 100 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.
Le risorse vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il 70% in base al numero degli apprendisti occupati e per il restante 30% sulla base del numero degli apprendisti formati, prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per ciascuna regione.
Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1 sulla base dei dati indicati in tabella 2, tabella annesse al decreto.
Ricordiamo che una quota corrispondente al 20% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 è destinata prioritariamente all’attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, mentre una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all’attività formativa.
Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.
Ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni – pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l’ISFOL, nell’ambito del sistema di monitoraggio previsto dall’articolo 17, comma 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2011.
La trasmissione dei rapporti dovrà, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.