Interessanti novità anche in materia di sanzioni con il nuovo contratto di apprendistato. In effetti, con l’entrata in vigore del nuovo T.U. sull’apprendistato cambiano anche le relative sanzioni. In effetti, il datore di lavoro, che di fatto è il responsabile dell’erogazione della formazione, non adempie alla sua primaria funzione di erogazione di un opportuno programma di formazione allora deve corrispondere una sanzione composta dalla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in caso di ispezione di un contratto in esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, dovrà adottare un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’art. 14 Dlgs 124/04 assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
L’articolo 14 del decreto 124/04 stabilisce, inoltre, che le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
Il datore di lavoro ha la possibilità di fare un ricorso, entro 15 giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro che dovrà decidere entro i successivi quindici giorni: decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.
Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.
Ricordiamo che per ogni violazioni relative alla forma scritta del contratto, all’inquadramento o al divieto di retribuzione a cottimo si deve applicare la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro e in caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.
In base al dettato dell’articolo 13 del decreto 124/04 la sanzione è comminata con la procedura della diffida competenti sono tutti gli organi di vigilanza che eseguono ispezioni in materia di lavoro.