Gli esami stanno finendo e le vacanze sono sempre più vicine con risvegli di segmenti commerciali che prima erano solo assopiti. Infatti, con l’arrivo della stagione estiva le strutture commerciali hanno sempre più la necessità di ricorrere al lavoro stagionale e lo fanno con il nuovo sistema dell’apprendistato che consente anche di assumere in particolari periodi dell’anno usufruendo di agevolazioni fiscali e previdenziali.
Di certo il settore che ha più la necessità di ricorre a questo strumento è quello del turismo tanto che la Federalberghi ha pubblicato un vademecum allo scopo di offrire tutte le informazioni alle imprese e, in generale, a tutte le persone interessate.
Il Turismo è un particolare segmento che, data la sua natura particolaristica, non può certamente, se non in alcuni casi, rispettare una durata massima superiore, magari, ad una stagionalità. Ricordiamo, a questo proposito, che il Testo Unico affida ai contratti collettivi il compito di definire la durata massima del contratto di apprendistato, con un massimo di tre anni ad eccezione dell’artigianato che può beneficiare di un limite più ampio di cinque anni.
► Quando il lavoro è stagionale
Per cercare di superare questo limite, nel contratto collettivo di lavoro è stato introdotto un differente approccio considerando l’inquadramento contrattuale insieme a quello stagionale. Nel secondo caso, l’azienda, o l’impresa commerciale, deve considerare il periodo come sommatoria, ossia è neccessario cumulare i differenti periodi previsti e svolto nelle diverse stagioni considerando anche i datori di lavoro: cambiare datore di lavoro non azzera il periodo.
► Inps: sospensione dell’apprendistato in caso di maternità
Questa particolare applicazione dell’apprendistato, in realtà, non è nuova perché receipsce il contenuto di una precedente legge, la n. 25 del 1955. Infatti, in base al contenuto di questa norma, i servizi prestati come apprendista si cumulano all’interno della durata massima prevista. In realtà, per l’articolo 8 di questa legge i periodi si cumulano solo se non sono separati da eventuali interruzioni che risultano superiori all’anno considerando la stessa attività di lavoro.