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Il lavoratore part time e il diritto all’aspettativa sindacale

Può il lavoratore a tempo parziale usufruire dell’aspettativa sindacale? Il quesito è interessante perché coinvolge la sfera dei diritti del lavoratore part time.

Infatti, secondo la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in base al “principio di non discriminazione”, sancito dall’art. 4 del decreto n. 61/2000, il diritto di richiedere l’aspettativa sindacale deve ritenersi applicabile anche al lavoratore part-time e può coesistere con un orario di lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto, in quanto il lavoratore gode degli stessi diritti e doveri nei riguardi del datore di lavoro di tutti i lavoratori subordinati. Ciò in conformità con i limiti orari previsti dal contratto stipulato.

Questa è in sostanza la decisione del Ministero del Lavoro rispetto alla richiesta di un parere dell’Unione Industriale della Provincia di Asti.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha richiamato alla parte l’interpretazione data dalla giurisprudenza (Cassazione 1 dicembre 1986, n. 7097): il periodo di lavoro può essere frazionato in periodi distinti senza alcun limite di carattere temporale.

Il diritto all’aspettativa sindacale può essere richiesto secondo quanto stabilisce l’articolo 31 della legge  n. 300/1970.

Lo Statuto dei lavoratori prevede, infatti, la possibilità di richiedere l’aspettativa sindacale nelle ore di lavoro effettivo dei lavoratori. Per tale motivo le tutele previste in materia, comprese quelle di natura previdenziale, scattano solo ed esclusivamente nelle giornate e nelle ore di lavoro, previste contrattualmente.

Non è da ritenersi ammissibile una richiesta di aspettativa sindacale, secondo la Direzione per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, relazionandola ad un periodo non lavorato, ma si dovrà fare riferimento alle ore di lavoro previste nel contratto part time.

Allo stesso modo, come indicato dalla circolare Inps n.225 del 20 novembre 1996, la tutela previdenziale, in quanto connessa con la sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa, viene meno quando il relativo provvedimento cessi di avere efficacia o per il rientro in servizio o per l’interruzione del rapporto di lavoro.

La Direzione per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha anche rilevato che l’esercizio del diritto al collocamento in aspettativa, come prevede lo Statuto dei lavoratori, comporta una sospensione del rapporto di lavoro, e non di giornate o ore lavorative, che potrà estendersi a tutta la durata della carica sindacale o anche solo a una parte di essa.

Per questa ragione la richiesta di aspettativa sindacale per un lavoratore con contratto part time è pienamente ammissibile.

1 commento su “Il lavoratore part time e il diritto all’aspettativa sindacale”

  1. salve sono un lavoratore par time di una casa di riposo x anziani giorni fa il ragioniere ha chiesto alla propietaria di far fare una visita medica a tutti i dipendenti la stessa a riferito la notizia a noi dicendoci che questa visita era a spese nostre e che il costo della visita era di circa €50,00 il medico il 25 maggio 2011 verrà in struttura a visitarci a tutti, mi sono chiesto ma questa visita spetta a noi pagarla? perchè mi hanno detto che spetta alla propietaria voi sapete qualcosa in merito’ vi chiedo cortesemente di farmi sapere.
    Cordiali saluti e grazie

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