La Circolare Inps 140 del 14 dicembre 2012 reca le istruzioni per applicare, dal primo gennaio 2013, ASPI e Mini ASPI, i nuovi ammortizzatori sociali introdotti dalla Riforma del Lavoro e i vari cambiamenti: la tutela viene estesa a più soggetti, cambiano misura e durata dell’indennità e il sistema di finanziamento per le imprese.
La nuova ASPI (assicurazione per l’impiego) arriva a sostituire i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. L’indennità di mobilità non cambia fino al 2017.
In base al comma 2, articolo 2 della legge 92/2012, l’ASPI si applica ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato; agli apprendisti; ai soci lavoratori di cooperativa con contratto da subordinati ai sensi della legge n. 142/2001 (produzione e lavoro, piccola pesca marittima e acque interne di cui alla legge n. 250/58, ecc.) e ai soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70.
E inoltre l’ASPI si applica ai dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n. 165/2001; ai lavoratori subordinati dei settori artistico, teatrale e cinematografico perché la riforma del lavoro ha abrogato l’art. 2, co. 69, lettera c del RDL 1827/35 che li escludeva dalla preesistente indennità di disoccupazione.
Sono esclusi dall’ASPI i dipendenti a tempo indeterminato delle PA (art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001), ovvero istituti e scuole di ogni ordine e grado, aziende e amministrazioni a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, università, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Per quanto riguarda i contributi, l’Inps precisa che ci sono tre tipi di contributi a carico delle aziende per finanziare ASPI e Mini ASPI: contributo ordinario, contributo addizionale, contributo per interruzione di lavoro indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. Esaminiamoli in ordine.
Il contributo ordinario
In base all’art.2, commi 25-27 e comma 36, della riforma, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende pagano un contributo ordinario dell’1,31% dell’imponibile a cui si aggiunge lo 0,30% previsto dall’art. 25 della legge n. 845/78 (fondi inter-professionali). Quindi, le aziende pagano un contributo complessivo dell’1,61%, anche per gli apprendisti. Sono previste una serie di riduzioni per alcune settori o categorie di impresa.
Contributo addizionale
In base all’art. 2, comma 28, sempre con effetto sui periodi a partire dal primo gennaio, le aziende dovranno versare un contributo addizionale dell’1,40% dell’imponibile per tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (contratti a termine). Quindi, per i lavoratori a tempo determinato le aziende pagheranno un totale del 3,01% (1,61% + 1,40%).
Si precisa che il contributo si paga per tutti i contratti a termine in essere al primo gennaio 2013, non solo per quelli stipulati dopo questa data. Ne sono esclusi (comma 29 art.2): contratti di sostituzione di lavoratori assenti, contratti stagionali, apprendisti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Contributo per interruzione di lavoro indeterminato
per causa diversa dalle dimissioni
In base all’art.2, commi 31–35), questo contributo va versato per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi tre anni in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, ovvero in caso di licenziamenti a decorrere dal primo gennaio 2013. Riguarda anche l’apprendistato, anche nel caso in cui il contratto non venga rinnovato al termine della formazione.
Sono esclusi i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, della legge n. 223/91. Esclusi anche, solo per il periodo 2013-2015, i licenziamenti effettuati per cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, e le interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’edilizia per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
CHIARIMENTO
Il datore di lavoro può recuperare il contributo addizionale dell’1,40% già versato fino a un massimo di sei mensilità. Infatti, allo scopo di incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, il comma 30 dell’articolo 2 della riforma prevede questa possibilità nel caso che il datore di lavoro provveda alla trasformazione a tempo indeterminato alla scadenza del contratto a termine. È possibile il recupero del contributo addizionale anche se l’assunzione a tempo indeterminato avviene entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, ma in tal caso recupera meno mensilità.
APPROFONDIMENTI
*Aspi da gennaio 2013: requisiti per indennità mensile disoccupazione
*L’Aspi nei suoi vari risvolti, considerazioni alle soglie del 2013