Abbiamo già parlato dell’assegno di maternità dei Comuni e dell’assegno di maternità dello Stato, entrambi rivolti a tutelare la donna in gravidanza e nel periodo post partum.
Oggi chiariamo un altro aspetto del tema: chi ha diritto all’assegno di maternità dello Stato? Ovvero chi può richiederlo? Precisiamo allora che hanno diritto all’assegno di maternità dello Stato le cittadine italiane e comunitarie che risiedono in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato o affidato nell’anagrafica della famiglia di chi lo richiede.
Anche le cittadine non comunitarie residenti in Italia possono richiedere *l’assegno di maternità dello Stato, sempre al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato o affidato nella famiglia anagrafica del richiedente. Ma c’è una condizione: la cittadina extracomunitaria deve avere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
L’assegno di maternità dello Stato può essere richiesto *dalla madre, anche adottante; *dal padre, anche adottante; *dall’affidataria preadottiva; *dall’affidatario preadottivo; *dall’adottante non coniugato; *dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva; *dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
L’adottante, la madre o il padre secondo i casi, non può richiederlo per il figlio minore adottato dal coniuge per il figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge. Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve avere lo stesso documento di soggiorno della madre. Se invece il figlio è nato in Italia non ha bisogno del documento di soggiorno in Italia. Requisiti essenziali per richiedere l’assegno di maternità dello Stato sono, dunque, la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure il possesso della carta di soggiorno per gli extracomunitari. Si precisa che questi documenti devono essere allegati alla richiesta dell’assegno.
CHIARIMENTI
La carta di soggiorno non va confusa con il permesso di soggiorno e viene rilasciata dal Questore su richiesta dello straniero che soggiorna regolarmente in Italia da almeno 5 anni e che abbia un reddito sufficiente per sé e per la sua famiglia. Questi requisiti non sono richiesti per il rilascio della carta di soggiorno ai familiari di chi è già titolare della stessa e per il rilascio della carta alla cittadina extracomunitaria coniugata con un italiano.
Secondo le nuove normative, la carta di soggiorno è autocertificabile mediante una dichiarazione da allegare alla domanda dell’assegno, completa di tutti i dati e delle notizie più importanti che sono già sulla carta; in alternativa, è possibile presentare la fotocopia della carta stessa. Si ricorda che questo requisito è previsto anche per il figlio, se il genitore che richiede l’assegno la possiede. Sempre in allegato alla richiesta della domanda di assegno.
Se la carta di soggiorno non è stata ancora rilasciata al momento della domanda di assegno, si può presentare una dichiarazione provvisoria della richiesta della carta; in questo caso, il pagamento dell’assegno viene sospeso e anche il termine di 120 giorni. previsto per l’erogazione dell’assegno da parte dell’Inps. Comunque, bisogna sempre comunicare all’Inps l’avvenuto rilascio della carta di soggiorno.
Se la data del rilascio è posteriore alla domanda di assegno, le Sedi faranno degli accertamenti presso la Questura competente sui reali requisiti per il rilascio della carta di soggiorno al momento della presentazione della domanda di assegno all’Inps.
voglio ringraziarvi per queste possibilita’ che ci offrite.
volevo sapere se a mia figlia ci tocca l’assegno di maternita’ in quanto lei lavora part taim e guadagna circa e 250 mensili e sposata ma vive separata dal marito.cordiali saluti.