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L’assegno d’invalidità anche agli stranieri

La Corte costituzionale ha rilevato un’eccezione di incostituzionalità in merito al contenuto dell’articolo 80 della legge n. 388/2000: la concessione dell’assegno d’invalidità non può essere vincolata alla carta di soggiorno.

Infatti, la Corte a Corte costituzionale, con la sentenza 187/2010, ha dichiarato illegittimo l’articolo 80 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), che limita il diritto all’assegno sociale e alle provvidenze economiche agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno.

In effetti, secondo l’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno.

Il giudizio di legittimità della Corte è stato richiesto dalla Corte di appello di Torino a seguito di un ricorso di una cittadina romena regolarmente residente in Italia che, pur essendo stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, si era vista negare l’assegno d’invalidità civile in quanto non titolare di carta di soggiorno.

La Corte costituzionale ha rilevato che la norma è una evidente discriminazione nei confronti dello straniero rispetto al cittadino, in violazione dell’art. 14 della Convenzione per la salvaguarda dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

L’accoglimento del ricorso da parte della Corte ha posto in evidenza come la disposizione oggetto di impugnativa abbia senz’altro perseguito una finalità restrittiva in tema di prestazioni sociali da riconoscere in favore dei cittadini extracomunitari.

L’incostituzionalità della norma è limitata nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione, agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell’assegno mensile di invalidità.

È opportuno ribadire che non è la prima volta che la Corte interviene sullo stesso articolo della legge n. 388/2000 ponendo in evidenza altre questioni di incostituzionalità.

Possiamo, ad esempio, ricordare la sentenza 306/2008 che riteneva incostituzionale la parte in cui si escludeva che l’indennità di accompagnamento potesse essere attribuita alle persone straniere extracomunitarie attribuendo l’esclusioni per requisiti di reddito.

1 commento su “L’assegno d’invalidità anche agli stranieri”

  1. Salve.A mia moglie,Croata,sposata nell’Ottobre 2011,hanno respinto la domanda,per:mancanza carta di soggiorno.Lei aveva in precedenza il permesso di soggiorno,ottenuto con la sanatoria”badanti e colf” del 2009.Appena sposati siamo andati alla Questura ed abbiamo richiesto la carta,credendo, che per il matrimonio le spettasse.Invece le e’ stato prodotto un documento cartaceo con foto,intitolato sempre “permesso di soggiorno”,con la causale motivi familiari e durata di 4 anni.Tale documento e’ stato inoltrato assieme alla richiesta per assegno di invalidita’(tumore mammario in trattamento).Non e’ equipollente rispetto alla carta?Con il matrimonio con cittadino italiano,non si dovrebbe aver diritto ad essa? Grazie

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