Per accedere alla tutela prevista dalla legge nell’ambito dell’invalidità civile, ovvero all’assegno mensile assistenza, l’interessato deve presentare l’apposita domanda all’Inps.
La domande per ottenere l’assegno mensile assistenza invalidità civile e per le altre prestazioni previdenziali vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica. Per accedere ai servizi telematici Inps è necessario che l’invalido civile sia in possesso del codice PIN rilasciato dall’Inps, ma è possibile rivolgersi anche ad un Ente di Patronato.
L’assegno mensile assistenza invalidità civile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.
Alla fine dell’iter di accesso all’assegno mensile assistenza invalidità civile si precisa che, in base all’art. 9 della legge n. 54/1982, l’assegno mensile è incompatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti.
L’assegno assegno mensile assistenza invalidità civile, quindi, è incompatibile quindi con *l’assegno ordinario di invalidità; *le rendite Inail; *l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.
L’invalido civile ha anche la possibilità di scegliere il trattamento economico più vantaggioso e può esercitare questa opzione di libera scelta appena riceve la notifica del verbale dalla commissione sanitaria di competenza, che gli ha riconosciuto l’invalidità parziale. Non ha però la facoltà di revocare la scelta del trattamento economico, qualunque scelta abbia fatto.
Se il problema dell’incompatibilità si presenta dopo la concessione dell’assegno mensile di assistenza invalidità civile, cioè se nel frattempo l’invalido ha ricevuto la notifica, da parte di un altro ente, che l’assegno mensile di assistenza che gli è stato concesso è incompatibile, l’invalido stesso ha l’obbligo di darne comunicazione all’Inps entro trenta giorni dall’avvenuta notifica.
Esclusivamente per i titolari di rendita Inail, la facoltà di opzione non comporta l’obbligo di rinuncia all’assegno mensile di assistenza invalidità civile, ma solo la sospensione dell’erogazione dell’assegno. Pertanto, l’interessato può ripensare l’opzione scelta in qualsiasi momento ritenga più conveniente l’altra opzione.
APPROFONDIMENTI
*Assegno mensile assistenza mutilati e invalidi civili, limite reddito
*Assegno mensile assistenza mutilati e invalidi civili