L’assegno mensile di assistenza spetta ai mutilati e agli invalidi civili anche parziali, che abbiano un’età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni.
Per il diritto all’assegno mensile di assistenza, il mutilato o l’invalido civile deve sottoporsi ad una visita medica, presso la competente commissione sanitaria, che gli riconosca una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% ovvero un’invalidità parziale. Oltre a questi requisiti, va accertata la disoccupazione e, quindi, lo stato di indigenza, la cittadinanza italiana e la residenza in Italia.
In sintesi, i requisiti per il diritto all’assegno mensile di assistenza a carico dello Stato ed erogato dall’Inps sono necessari idonei requisiti anagrafici, medici e reddituali. In dettaglio: *riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%; *età anagrafica dal 18° al 65° anno di età; *determinati limiti di reddito personali per eventuale diritto alla misura intera; *non svolgere attività lavorativa (salvo casi particolari); *cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto per 13 mensilità annuali. Per quanto riguarda l’importo la legge n. 33 del 1980 lo ha uniformato a quello delle pensioni di inabilità degli invalidi totali. Per l’anno 2012 l’importo è di 267,57 euro mensili.
PRECISAZIONI
Il requisito minimo della riduzione della capacità lavorativa in misura del 66% è passato al 74% di invalidità in base al Decreto Legislativo n. 509 del 1988, ma in vigore dal 12 marzo 1992. Tuttavia, in base allo stesso decreto, restano validi i diritti acquisiti dagli invalidi che alla data del 12 marzo 1992 avevano già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari sulla base delle norme precedenti e da coloro che avevano presentato la domanda prima del 12/03/1992.
Per quanto riguarda il requisito anagrafico di almeno 18 anni e meno di 65 anni, prima dei 18 anni viene riconosciuta all’invalido l’indennità mensile di frequenza oppure l’indennità di accompagnamento ai minori: siamo già intervenuti sul tema. (leggi anche Sostegno invalidi civili minori di 18 anni, indennità mensile frequenza)
Al compimento di sessantacinque anni, l’importo dell’assegno mensile assistenza viene adeguato all’importo dell’assegno sociale. La riforma del lavoro ha introdotto dal 2013 un aumento di tre mesi dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale: dal 2013, quindi, per l’assegno sociale bisognerà attendere i 65 anni e tre mesi.
APPROFONDIMENTI
*Assegno mensile assistenza mutilati e invalidi civili, limite reddito