A partire dal 1 gennaio 2013 l’età minima per poter fruire dell’assegno sociale, e dell’assegno sociale
sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, è adeguata all’incremento della speranza di vita di tre mesi, come peraltro previsto dall’articolo 12 del dl n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010). Ne consegue che l’età minima è stata elevata di tre mesi, con conduzione al nuovo livello di 65 anni e 3 mesi.
A spiegarlo è l’Inps, nel messaggio n. 16587/2012, nel quale si sottolinea altresì come, per effetto dell’innalzamento dell’età per il diritto all’assegno sociale, con stessa decorrenza dal 2013, la pensione d’inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e la pensione non
reversibile ai sordi, verranno concesse – in conseguenza del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste – a soggetti di età anagrafica non inferiore ai 18 anni e fino al compimento di 65 anni e tre mesi.
Nella nota l’Inps spiega ancora che i cittadini che hanno presentato la domanda di assegno sociale e compiono i 65 anni entro il 31 dicembre 2012, in presenza degli altri requisiti socio-economici necessari, conseguiranno il diritto alla prestazione secondo la normativa previgente. In identica maniera, anche gli invalidi civili titolari di inabilità, assegno mensile e pensione non reversibile ai sordi, che compiono i 65 anni entro fi ne anno, conseguiranno il diritto all’assegno sociale sostitutivo, secondo la normativa previgente.
Con decorrenza 1 gennaio 2018, infine, l’età per aver diritto all’assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell’assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell’assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi
civili, è incrementato di un anno a cui si va aggiunta la speranza di vita. Dal 2018 l’età per il diritto alla pensione d’inabilità civile, all’assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai sordi è fissato dal 18mo anno di età fino al compimento del 65mo anno.