La Corte di Cassazione con sentenza del 31 maggio 2010 n. 13256 ha stabilito che quando non è possibile stabilire una relazione tra i lavoratori scioperanti e quelli assenti per malattia non è ammissibile privare per volontà del solo datore di lavoro la relativa retribuzione degli assenti per motivi di salute.
Secondo la Corte di Cassazione i lavoratori assenti per motivi di salute non avevano comunque manifestato l’intenzione di aderire allo sciopero e per questa ragione il datore di lavoro non poteva derogare dall’obbligo a conferire la relativa retribuzione.
In questo caso, la Corte di Cassazione ritiene che trova applicazione il disposto dell’articolo 2110 del codice civile, ossia deve essere loro attribuita la retribuzione proprio perché, nella valutazione di evidenti ragioni di contenuto sociale, la peculiare natura dell’impedimento dei lavoratori deve portare a derogare l’impostazione normativa dell’articolo 1463 del codice civile.
La Corte di Cassazione ha rilevato che, nella fattispecie, non si può, al contrario di quello che pretenderebbe il datore di lavoro, considerare di unicità di sospensione del rapporto di lavoro sia per i lavoratori sani che per quelli malati, e ciò perché la non collegabilità tra i diversi rapporti dei predetti comporta che la sospensione per effetto della malattia del lavoratore non si aggiunge a quella concernente i rapporti dei lavoratori sani, tanto da determinate un mutamento del titolo legittimante la sospensione stessa, bensì si concretizza in modo autonomo e distinto, come se l’impedimento a rendere la prestazione lavorativa per effetto della malattia fosse insorto in un giorno di normale espletamento dell’attività aziendale.
Ricordiamo che i dipendenti della società si erano assentati dal lavoro per malattia in concomitanza di scioperi indetti in quei giorni dalle Organizzazioni Sindacali.
Il datore di lavoro, senza tenere in alcun conto il motivo effettivo della mancata prestazione lavorativa, aveva operato le trattenute sulla retribuzione considerandoli assenti per adesione agli scioperi.
L’azienda, in sede di dibattimento, chiedeva il rigetto delle istanze dei lavoratori sostenendo che nei giorni indicati vi erano stati degli scioperi aziendali con totale astensione dei dipendenti dal lavoro con fenomeni di picchettaggio posta in essere dagli organizzatori nei pressi degli accessi allo stabilimento. A seguito di queste azioni l’attività lavorativa doveva essere considerata sospesa per assoluta ed incolpevole impossibilità, per il datore di lavoro, di ricevere la prestazione.
Per questa ragione, secondo il datore di lavoro, ai ricorrenti non spettava la retribuzione, anche se assenti per malattia, perché, nel momento in cui si era verificato tale loro impedimento, il rapporto di lavoro era già sospeso per effetto dello sciopero.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 31 maggio ha espresso però parere diverso intimando al datore di lavoro di pagare le relative retribuzioni.