L’associazione in partecipazione è una particolare tipologia di lavoro autonomo dove si consegue un risultato attraverso la partecipazione di un professionista (chiamato amche associato): in sostanza è un contratto di collaborazione.
Possono stipulare un contratto di questo tipo tutte le imprese private con una vasta tipologia di soggetti. La persona fisica destinataria del contratto deve comunque possedere l’età minima per essere avviata al lavoro.
La legge, però, pone diversi limiti anche in base a considerazioni di tipo sanitarie. Infatti, secondo le disposizioni, non possono stipulare accordi di questo tipo gli interdetti, i minori emancipati, gli inabilitati e gli iscritti agli albi professionali in quanto già destinatari di altre forme di previdenza obbligatoria.
Non è prevista una forma scritta per questo tipo di collaborazione e nell’associazione in partecipazione i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.
L’associante assume la gestione delle attività, mentre il contratto può determinare il tipo di controllo che spetta all’associato sullo svolgimento dell’affare per cui è stata contratta l’associazione.
La legge non prevede, per questa tipologia contrattuale, delle agevolazioni finalizzate all’assunzione.
Come qualsiasi società, anche in questa particolare forma di partecipazione potrebbero esserci delle perdite per l’esercizio delle attività. In questo caso, e salvo diversi accordi, l’associato partecipa alle perdite dell’affare solo in misura del suo apporto.
Il Legislatore ha esteso, con i dovuti limiti, anche diverse provvidenze di tipo previdenziale e assicurativo già previsti per il lavoratore subordinato.
In sostanza, dal 1º gennaio 2008 per gli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota contributiva pensionistica è pari al 24%. Al contrario, per i pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria è pari al 17%. Per i primi la contribuzione aumenterà al 25% per l’anno 2009 ed al 26% a decorrere dall’anno 2010, così come prevede la circolare Inps n. 7 del 2007 e la legge n. 247 del 2007 e n. 296 del 2006.