Questo particolare istituto non è proprio recente e si poggia sull’articolo 2 della legge n. 863/1984 e, insieme al contratto di solidarietà di tipo difensivo, sono uno dei più importanti strumenti per agevolare le assunzioni di lavoratori per il settore industriale anche se poi, in realtà, non ha, o avuto, molto seguito.
In effetti, nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
Per ribadire, i contratti che si andranno a stipulare, anche aziendali, dovranno prevedere una riduzione dell’orario di lavoro con la contestuale assunzione di nuovo personale. In proposito, l’Inps ha fatto presente che, circolare n. 1/1987, qualora le assunzioni avvengano non contestualmente ma progressivamente, il beneficio sia riconosciuto soltanto nel momento in cui le assunzioni corrispondano complessivamente alla riduzione di orario.
L’accordo collettivo sulla solidarietà espansiva va depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro che ha in carico della verifica dell’accordo tra la riduzione concordata dell’orario di lavoro e le assunzioni effettuate.
A questo riguardo si ricorda che il controllo deve essere finalizzato al riconoscimento del contributo e, in caso di esito negativo, può disporre la sospensione del beneficio.
Al datore di lavoro per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno (aree ex DPR n. 218/1978), e per ogni mensilità corrisposta, deve essere riconosciuto un contributo pari al 30% della retribuzione.
In caso di assunzione di giovani con un’età anagrafica non superiore a 29 anni per i primi tre anni, ma non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età, la quota a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.
Non possono chiedere questo beneficio i datori di lavoro che nei dodici mesi precedenti hanno proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni temporanee dal lavoro.