La legge n. 407/1990 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.
Nelle ipotesi di assunzioni da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.
Il ministero del lavoro ha chiarito, con l’interpello n. 49 dello scorso 28 dicembre 2011, come deve essere computato il periodo dei trentasei mesi per fruire dello sgravio contributivo totale previsto dall’articolo 8,comma 9, della legge 407/1990 concesso nelle ipotesi di assunzioni effettuate da aziende operanti nel Mezzogiorno.
La legge stabilisce che, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, poste in essere da
imprese operanti nei territori del Mezzogiorno non sono dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi
A decorrere dal 1° gennaio 1991 alle imprese del Meridione, ivi comprese quelle artigiane, è, infatti, concesso uno sgravio contributivo totale triennale, con esclusione della quota a carico dei lavoratori, nelle sole ipotesi di assunzioni effettuate secondo le condizioni richieste dal dettato normativo.
Il Ministero precisa che
lo sgravio si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L’esonero totale (…) riguarda anche le contribuzioni di natura mutualistica ed assistenziale: i contributi per le prestazioni economiche di malattia e di maternità e il contributo a garanzia per il TFR
Ai fini della decorrenza dei trentasei mesi di fruizione dello sgravio totale dei contributi, sembra possibile adottare una interpretazione letterale della norma facendo pertanto decorrere il triennio dalla data dall’assunzione agevolata: questa posizione risulta in linea con quanto già espresso dalla circolare Inps n. 188/1999.
Un saluto a tutti gli utenti,se ci sono novita in merito alle categorie protette e obbligo di assunzione aspetto agiornamenti grazie.