I giovani apprendisti in mobilità possono essere assunti solo se nel contratto di lavoro c’è una clausola di rinuncia alla facoltà di recesso.
Così ha chiarito l’Inps con la circolare 128 proprio sulla posizione dei giovani apprendisti assunti dalle liste di mobilità, nella quale precisa anche che i lavoratori che hanno meno di 29 anni e sono iscritti nelle liste di mobilità non possono essere assunti con contratto di apprendistato classico.
Si ricorda su questo tema che i datori di lavoro, per gli apprendisti assunti in mobilità, versano per 18 mesi contributi nella misura del 10%, ferma restando la quota del lavoratore, e possono richiedere il 50%, se di diritto, dell’indennità di mobilità che sarebbe dovuta ancora al lavoratore se non fosse stato assunto, sempre nel rispetto delle leggi, dei contratti nazionali e nell’applicazione dei principi di fruizione in base all’articolo 4 della legge 92/2012.
La circolare 128/2012 riguarda tutte le modifiche che la riforma del lavoro ha introdotto nella regolamentazione del contratto di apprendistato, dalla previsione legislativa di una durata minima di 6 mesi del contratto formativo che non si applica, però, alle attività stagionali.
La circolare fa il punto anche sulla clausola di stabilizzazione, ovvero sull’obbligo del datore di lavoro di mantenere in servizio una parte di apprendisti quale condizione primaria per procedere a nuove assunzioni in apprendistato. La legge 92/2012 ha introdotto una percentuale di stabilizzazione legale obbligatoria del 50% solo per le aziende che occupano più di 9 lavoratori. La disposizione è entrata in vigore il 18 luglio e prevede un diminuzione della percentuale al 30% per i primi 36 mesi di applicazione.
L’Inps ricorda che per le aziende fino a 9 unità vale la clausola di stabilizzazione contrattuale, mentre in quelle più grandi si applica solo quella legale del 30%, anche in presenza di un Ccnl che ha regolamentato in materia, e che si passerà alla percentuale piena del 50% a decorrere dal 18 luglio 2015.
PRECISAZIONI INPS
Circolare 128: se il lavoratore ha meno di 29 anni, ove sia possibile instaurare una delle tre forme tipiche di apprendistato, la nuova disciplina introdotta dall’articolo 7 del Testo unico si applicherà solo se le parti inseriranno nel contratto di lavoro una clausola con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione; in caso contrario, si applica la regolamentazione ordinaria.
APPROFONDIMENTI
*Mobilità non indennizzata per gli apprendisti
*Assunzione liste mobilità 2012