Ieri abbiamo avuto modo di vedere in che modo sia possibile iscriversi alle liste di mobilità (in estrema sintesi, lo possono fare coloro che sono stati licenziati e appartenevano a imprese con oltre 15 dipendenti). Cerchiamo oggi di comprendere in che modo sfruttare questo strumento di reinserimento nel mondo del lavoro per poter rientrare nella sfera professionale, conseguendo dei vantaggi sicuramente utili per poter incentivare il ricorso a tale servizio.
Innanzitutto, sottolineiamo come, nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, anche con periodo di prova, del soggetto iscritto alle liste di mobilità, il datore di lavoro abbia diritto a non pagare per 18 mesi consecutivi i contributi relativi all’INPS, se non per quanto concerne l’importo fisso previsto per gli apprendisti. Al datore di lavoro verrà altresì rimborsato il 50% dell’eventuale indennità di mobilità che l’Istituto nazionale per la previdenza sociale avrebbe dovuto pagare mensilmente al proprio lavoratore.
Se invece il soggetto iscritto alle liste di mobilità viene assunto a tempo determinato, per un periodo di tempo non superiore ai 12 mesi, senza l’esigenza di alcuna motivazione, spettano al datore di lavoro gli sgravi contributivi previsti per gli apprendisti, ma non il rimborso del 50% dell’eventuale.
► ISCRIZIONE LISTE DI MOBILITA’ 2012
Ancora, dal momento della eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, spettano al datore di lavoro gli sgravi contributivi previsti per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi, nonché il rimborso del 50% dell’eventuale indennità di mobilità.
Una regola specifica vale infine per gli studi professionali, che hanno diritto alle agevolazioni sopra riportate, nella sola ipotesi di assunzione di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità: non essendo imprese, tuttavia, i dipendenti non possono iscriversi a tali liste se licenziati per riduzione personale o cessazione di attività.
Torneremo sull’argomento anche nel corso dei prossimi giorni.