Una delle due nuove agevolazioni contributive come incentivo all’assunzione decise dalla riforma del lavoro riguarda le donne svantaggiate di qualsiasi età.
Si precisa che viene considerato lavoratore svantaggiato chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e ha superato i 50 anni di età e chi è occupato in professioni o settori in cui il tasso di disparità uomo-donna supera del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici.
Questa nuova agevolazione contributiva comporta per il datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi dovuti all’Inps, a partire dal 2013, e viene riconosciuta, oltre che per le donne over 50, anche in caso di *assunzione di donne di qualsiasi età, che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree individuate con decreto ministeriale; in caso di *assunzione di donne di qualsiasi età, che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque risiedano.
L’entità dei mesi della nuova agevolazione contributiva dipende dal contratto stipulato con il lavoratore oggetto di agevolazioni. Nello specifico l’agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine; per 18 mesi in caso di trasformazione del contratto, da tempo determinato a tempo indeterminato, o nel caso di assunzione diretta a tempo indeterminato; per 12 mesi se l’assunzione è con il contratto di somministrazione di lavoro sempre a termine. Del beneficio possono fruire tutti i datori di lavoro, anche se non imprenditori. L’assunzione si può realizzare anche a tempo pieno o part-time.
Il diritto agli incentivi per l’assunzione di lavoratori over 50 e lavoratrici donne si perde in casi ben specifici (comma 12/art. 4/legge n. 92/2012), indicati di seguito:
*se l’assunzione è relativa ad un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
*se il lavoratore viene utilizzato con contratto di somministrazione;
*se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
*se prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore con diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
*se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in corso sospensioni dal lavoro relative a crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione servano ad acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
*in caso di comunicazione unilav tardiva da parte del datore di lavoro.