L’Inps chiarisce il ruolo del personale medico ex Inpdap ora iscritti all’Inps. Infatti, in base alle indicazioni dell’Istituto previdenziale, il personale medico con rapporto di lavoro subordinato esclusivo presso le aziende sanitarie può svolgere attività libero professionale all’interno della stessa azienda, nell’ambito delle strutture appositamente individuate.
Con la circolare n. 57 del 20 aprile 2012, viene richiamata l’attenzione sul regime contributivo e sui corretti adempimenti contributivi da parte delle strutture sanitarie iscritte alla ex Gestione Inpdap – destinatarie della circolare -, in relazione agli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale medico e veterinario con iscrizione alla ex Cassa Pensioni Sanitari, nonché al Fondo di previdenza generale, gestito dall’ENPAM.
L’Inps torna a chiarire che, ai sensi dell’articolo 54 del contratto collettivo di lavoro del 2000 per attività libero professionale intramuraria si intende l’attività che detto personale individualmente o in équipe esercita fuori dell’impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n.502 del 1992.
In base al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’atto di indirizzo e coordinamento contemplato dal D.P.C.M. 27 marzo 2000 sono espressamente qualificate attività libero professionale intramuraria l’attività a pagamento svolta in strutture di altra azienda del SSN o in altre strutture non accreditate previa convenzione con le stesse, l’attività a pagamento svolta all’interno della struttura anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, l’attività richiesta dall’azienda in via eccezionale e temporanea al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie in carenza di organico, i servizi di guardia notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali dell’Azienda (art. 14, comma 6, del C.C.N.L. 3 novembre2005), l’attività di consulenza richiesta da soggetti terzi all’azienda per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali.
L’Inps ribadisce che i proventi derivanti da tali attività rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
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