La corte di cassazione con sentenza n. 7007 del 25 marzo 2011, ha stabilito che “in tema di assunzioni obbligatorie, il datore di lavoro può legittimamente rifiutare due tipologie di assunzioni:
sia l’assunzione di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all’atto di avviamento, diversa;
sia di un lavoratore con qualifica “simile” a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall’art. 12 della stessa legge n. 68 del 1999″.
CHE COSA SONO LE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE?
Le aziende con una certa dimensione occupazionale sono obbligate ad assumere una percentuale di lavoratori che presentano specifici requisiti e con particolari modalità.
La categorie particolari destinatarie di questa tipologia di assunzioni sono sia le categorie protette, ossia i disabili ed altri soggetti ad essi equiparati ( ad esempio, vittime del terrorismo, familiari dei caduti sul lavoro,, ecc.) che le categorie svantaggiate, ossia centralinisti, massaggiatori e terapisti della riabilitazione non vedenti e degli orfani e coniugi superstiti.
I datori di lavoro che occuano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di soggetti che varia in base al numero dei lavoratori computabili:
– da 15 a 35 dipendenti, vi è obbligo di assumere almeno 1 persona delle categorie protette
– da 35 a 50 dipendenti vi è obbligo di assumere almeno 2 persone delle categorie protette
– oltre 50 diendenti vi è obbligo di assumere il 7% dei lavoratori occupati
Le aziende che si trovano in difficoltà temporanea possono usufruire di un esonero (cioè sospensione dall’obbligo) delle assunzioni in esame.
Ad esempio se l’azienda si trova in cassa integrazione guadagni, oppure ha avviato procedure di mobilità o licenziamento collettivo.
Le aziende che svolgono una tipologia di attività particolare che non consente facilmente la collocazioni di queste categorie possono usufruire di un esonero parziale.
Il datore di lavoro, che occupi più di 35 dipendenti, per ottenere l’esonero deve dimostra condizioni di pericolosità, faticosità oppure mansioni incompatibili con con le condizioni e capacità lavoraticve delle categorie protette.
Per un approfondimento della sentenza si rinvia alla Cassazione.