L’indennità di maternità è un diritto della lavoratrice parasubordinata, ma con dei vincoli: la lavoratrice deve astenersi ”effettivamente” dal lavoro, non deve svolgere cioè nessuna attività lavorativa durante il periodo di congedo di maternità e di interdizione anticipata o prorogata.
È assolutamente vietato, infatti, anche per le lavoratrici parasubordinate, come per le lavoratrici dipendenti, svolgere qualsiasi tipo di lavoro durante il periodo di congedo di maternità e di interdizione anticipata o prorogata.
Si rende noto, per maggiore informazione alle interessate, che esiste l’obbligo di attestare l’astensione dal lavoro nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la lavoratrice e il committente, nel caso della lavoratrice a progetto, delle lavoratrici coordinate e continuative, delle lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali o associante in partecipazione o della libera professionista,
Si ricorda ancora che per le lavoratrici a progetto vale la seguente norma: la sospensione del rapporto di lavoro per l’astensione obbligatoria conferisce alla lavoratrice il diritto alla proroga della durata del rapporto per 180 giorni, a meno che il contratto individuale non contenga migliori disposizioni. Per quanto riguarda il congedo di maternità, il periodo va da due mesi prima della data presunta del parto a 3 mesi dopo il parto, come per le lavoratrici dipendenti.
La lavoratrice ha anche un’altra opzione: la flessibilità del congedo di maternità, compatibilmente con le condizioni di salute certificate. Con questa opzione avrebbe solo un mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto. Potrebbe cioè posticipare ad un mese prima della data presunta del parto l’interdizione dal lavoro e l’inizio del congedo di maternità e dell’indennità di maternità.
Se poi la lavoratrice ha una gravidanza a rischio, può richiedere l’interdizione anticipata a tre mesi prima del parto rivolgendosi alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di parto prematuro, l’astensione obbligatoria è sempre di 5 mesi e si allunga l’astensione post partum per i giorni non goduti come congedo di maternità prima del parto.
Sono tutti casi previsti dalla legge e il punto di riferimento è la data presunta del parto, per tutte le lavoratrici: sia per quelle dipendenti sia per le lavoratrici parasubordinate della Gestione separata dell’Inps.
Le libere professioniste possono fruire dell’interdizione anticipata o prorogata solo in caso di gravi complicazioni nella gestazione o pregresse forme morbose. Le lavoratrici dipendenti possono ottenere l’astensione anticipata se le condizioni di lavoro o dell’ambiente non sono idonee al benessere della donna e del bambino oppure se la lavoratrice non può svolgere altre mansioni.
Nel caso di lavoro o di ambiente inadeguato alle sue particolari condizioni fisiche, la lavoratrice dipendente, prima dell’inizio dell’astensione, può presentare domanda di maternità, in busta chiusa, con allegato il certificato medico di gravidanza che attesti la data presunta del parto. In mancanza del certificato medico di gravidanza, punto di riferimento, per la determinazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, è la data effettiva del parto. Di conseguenza viene riconosciuto un periodo indennizzabile pari ai due mesi che precedono la data effettiva del parto ed ai tre mesi successivi alla stessa data: un periodo totale di 5 mesi ed un giorno, ovvero il giorno della nascita del bambino.
Anche il lavoratore parasubordinato padre del bambino è soggetto all’obbligo di astensione dal lavoro per il periodo durante il quale percepisce *l’indennità di paternità. Quest’obbligo vale anche durante l’interdizione anticipata o prorogata secondo disposizione della *Direzione provinciale del lavoro. Nel caso di adozione o affidamento ricordiamo che per la definizione del periodo di congedo è presa a riferimento la data di effettivo ingresso del minore nell’anagrafica della famiglia adottiva o affidataria.