La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota operativa prot. n. 0006154 del 20 dicembre 2011, con la quale fornisce chiarimenti operativi circa il rispetto delle recenti novità introdotte dal decreto ministeriale del 20 settembre 2011 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011 – e riguardanti l’esercizio dell’attività di intermediazione da parte dei nuovi soggetti autorizzati in base alla formulazione del nuovo articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall’articolo 29 della legge n. 1111/2011.
Il Ministero ricorda che i soggetti individuati sono legittimati al solo esercizio dell’attività di intermediazione, a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’avvio dello svolgimento dell’attività abilitata, autocertificando il possesso dei requisiti dalla normativa vigente.
I soggetti ai quali si applica la disciplina specifica del decreto ministeriale sono le Università statali e non statali, i consorzi universitari, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado statali o paritarie, i comuni, in forma singola o associata, le camere di commercio, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto sociale la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza o, infine, i gestori di siti internet.
Il Ministero, per mezzo della sua Nota operativa del 20 dicembre 2011, ricorda che gli enti di formazione scolastica si configureranno come intermediari e in quanto tali riceveranno gli eventuali messaggi dei datori di lavoro interessati ai curricula degli studenti per valutare se metterli in contatto e realizzare il servizio di incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
A questo scopo le scuole dovranno garantire l’adeguata informativa nelle forme previste dall’articolo 13 del Codice della Privacy, non essendo necessario alcun consenso specifico, in quanto la raccolta e la diffusione dei curricula è necessaria per l’esecizio dell’attività di intermediazione prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 276/2003.
Gli studenti che non vorranno che i propri curricula vengano pubblicati dovranno esprimere formale diniego formale alle Università di appartenenza.