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È arrivato l’aumento del contributo unificato cause

Dal primo gennaio del 2012 scatta l’aumento del contributo unificato cause e diventano così operativi i rincari introdotti dal decreto legge n. 78/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 183/2011. In effetti, il nuovo contributo unificato cause si applica a tutte le spese di giustizia previsti dall’articolo 37, recante il titolo”Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”,che ha modificato  nuovamente  il testo unico approvato con dpr n.115/202.

Il nuovo testo pone anche in evidenza che non saranno più esentati le procedure, con i relativi atti, per il processo esecutivo per consegna e rilascio e i processi in materia di separazione personale dei coniugi compresi i giudizi di lavoro e quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. In questo ultimo caso è necessario che il ricorrente deve avere un reddito Irpef superiore a 31.884,48 euro.

Possiamo, allo scopo di mettere in evidenza le singole voci per meglio comprendere la misura, raggruppare le singole lite con i valori relativi. Per prima cosa è possibile ricordare che per le liti fino ad un valore di 1.100 euro e per i processi in tema di previdenza e assistenza obbligatoria il nuovo contributo ammonta a 37 euro, mentre per quelli da 1.101 a 5.200 euro e per i processi di volontaria giurisdizione e per i processi in materia di famiglia e stato è di 85 euro.

Riassumendo le voci più importanti:

  • Da euro 5.201  26.000 contributo unificato a 206 euro
  • Da euro euro 26.001 a 52.000 il contributo unificato è pari a 450 euro
  • Da euro 52.001 a 260.000 un contributo unificato di 660 euro
  • Da euro 260.001 a 520.000 un contributo pari a 1.506 euro
  • oltre i 520.000 euro si arriva a 1.466 euro

Dal primo gennaio è anche in vigore il nuovo contributo anche per le cause di lavoro.

Non solo, con il comma 3-bis si è anche introdotto un aumento del 50% del contributo unificato qualora un avvocato, e per le parti patrocinanti, non indica sugli atti del numero di fax, dell’indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale.

1 commento su “È arrivato l’aumento del contributo unificato cause”

  1. Resta un dubbio per il ricorso in Cassazione per le cause di lavoro nel pubblico impiego.
    Infatti, sembrerebbe che per le cause di lavoro si debba sempre pagare il C.U. mentre a mio avviso la cosa non è scontata.
    Infatti, sotto un reddito imponibile Irper, pari a tre volte il limite di cui all’art. 76 del TUSG, non si ravvisa l’obbligo di pagamento.
    L’art. 9, 1 bis, nelle cause di lavoro in primo e secondo grado, agevola i soggetti che superano i circa 31 mila euro stabilendo un contributo a forfait di 37 euro (art. 13, comma 1, lettera a)). Ergo chi dichiara sotto i 31 mila euro continua ad operare in esenzione.

    Lo stesso art. 9, 1 bis, sempre per i soggetti che si collocano sopra un reddito imponibile Irpef di circa 31 mila euro, sancisce che ove si ricorra per Cassazione il calcolo del C.U. segue l’iter normale, anzi subisce un raddoppio (art. 13, comma 1 bis). Ma nulla si dice per coloro che si collocano con un reddito imponibile sotto la soglia dei circa 31 mila euro.

    Ergo si può dedurre che il legislatore abbia voluto mantenere, per coloro che dichiarano un reddito imponibile ai fini irpef inferiore ai circa 31 mila euro, una esenzione a 360 gradi. Anche per i ricorsi in cassazione.

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