La legge 13 febbraio 2012, n. 11, recante modifiche all’art. 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida, contribuisce a evidenziare l’impossibilità di usare il telefonino durante la guida da parte di conducenti di taxi, noleggio con conducente e autobus di linea.
L’introduzione normativa precisa infatti come vi sia divieto, da parte del conducente, di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o di usare cuffie sonore. Pertanto, chi fa l’autista o il tassista farà bene a tenere a mente che una condotta quale quella sopra esposta, in caso di controllo stradale, potrebbe comportare delle sanzioni amministrative anche piuttosto salate.
La norma contribuisce altresì a chiarire quali sono i limiti di questo recinto di applicazione, precisando che sono esentati dall’obbligo i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di finanza, ecc., e i conducenti di veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi.
La motivazione della norma è d’altronde ben comprensibile e condivisibile: l’utilizzo del telefonino alla guida è causa di elevato incremento del rischio di incidenti, e pertanto il divieto di utilizzo di tale strumento durante la marcia appare in linea con la necessità di rendere maggiormente sicura la conduzione dei veicoli di trasporto delle persone.
Si noti, altresì, come il divieto si riferisca non solamente alla facoltà di usare il telefonino per chiamate voce, ma anche per sms, attività di consultazione della rubrica, e le restanti funzionalità di cellulari e smartphone. Pertanto, autisti e tassisti non potranno far altro che usare apparecchi a viva voci o dotati di auricolari, a condizioni che chi guida abbia comunque adeguate capacità uditive a entrambe le orecchie, e che non richiedano l’uso delle mani per il loro funzionamento.