L’Inail con nota del 3 marzo 2011 n. 1749 ha reso noto che la legge del 26 febbraio 2011, n. 10, all’articolo 1, comma 4-duodecies, primo periodo, ha disposto che per l’anno 2011, il termine per il versamento dei premi assicurativi per l’autoliquidazione 2010/2011 da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 giugno.
Resta fermo il termine del 16 febbraio per la dichiarazione delle retribuzioni relative all’anno precedente, mediante lo stesso modulo a lettura ottica utilizzato per il calcolo del premio.
Confermato anche il termine del 16 giugno per l’invio delle dichiarazioni qualora il datore di lavoro si avvalga della modalità telematica.
Sulla base di tale dichiarazione l’Inail elabora la regolazione e la rata.
In caso di mancato invio o presentazione della dichiarazione delle retribuzioni entro il suddetto termine, l’Inail può procedere direttamente all’accertamento delle stesse, addebitando all’impresa le spese di accertamento.
Il pagamento di premi assicurativi avviene tramite modello F24 dov’è prevista un’apposita sezione pre i premi Inail.
Per maggiori informazioni si rinvia all’Inail.