Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che dal prossimo 1° febbraio 2013 le richieste di autorizzazione per i lavoratori italiani all’estero dovranno essere inviate solo attraverso la procedura telematica.
Infatti, i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire lavoratori italiani (o comunitari residenti in Italia) per attività lavorative in Paesi extra-UE, hanno l’obbligo di richiedere il rilascio dell’apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal Decreto Legge n. 317 del 31 luglio 1987 convertito con modificazioni della Legge n. 398 del 3 ottobre 1987.
Si ricorda che la nuova procedura, avviata in via sperimentale già dal 15 settembre 2012, è illustrata nella Nota ministeriale del 3 agosto 2012 e disponibile sul portale Cliclavoro.
La procedura illustrata dalla nota Ministeriale si applica ai datori di lavoro italiani e stranieri insieme ai cittadini italiani e comunitari residenti in Italia.
Infatti, i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori da inviare all’estero, nel caso di datori di lavoro che non hanno sede nel territorio nazionale, devono inviare, anche attraverso l’Ufficio consolare competente, devono conferire mandato a persona fisica o giuridica residente in Italia con corrispondente accettazione del mandato con obbligazione solidale per l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 398/1987. Al contrario, per i cittadini italiani e comunitari residenti in Italia già dipendenti o da assumere ed inviare a lavorare all’estero devono essere iscritti in un apposita lista.
Il Ministero ricorda che la disciplina non si applica ai lavoratori autonomi, a quelli dipendenti o assunti dalla pubblica amministrazione, ai lavoratori marittimi e agli appartenenti al personale di volo.
Una volta presentata la domanda, l’autorizzazione dovrà essere rilasciata nei successivi 75 giorni o 90 giorni se presentata all’estero. Nel caso in cui si rende necessaria una integrazione, il Ministero deve farne richiesta entro 60 giorni, ai sensi del DPR n. 247/1997, ed i termini dovranno ricominciare a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza regolarizzata o completata.