Tempi duri per l’evasore; infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13791 del 1 agosto 1012, ha introdotto un importante principio: l’avvocato libero professionista non può dimenticare che, in base al suo importante ruolo, deve sottostare alla disciplina del proprio ordine e, in virtù di questa relazione, non può esimersi alle sue decisioni anche se possono sembrare esagerate.
In realtà, la Cassazione ha rifiutato il ricorso di un avvocato che chiedeva la riduzione della sanzione inflitta dal suo Ordine: da radiazione a cancellazione perché riteneva esagerata la decisione del proprio organismo disciplinare.
La Cassazione, oltre a constatare il comportamento del professionista poco corretto e non confacente al proprio codice deontologico, ma, soprattutto, di non aver adempiuti ai propri obblighi tributari per non aver dichiarato presunti compensi.
In particolare, il Consiglio Nazionale Forense, nell’istruttoria a suo carico, ha anche posto in evidenza che nella lettera dell’incarico professionale il cliente avesse chiesto al professionista di soprassedere alla fatturazione: la richiesta non poteva essere accolta dal professionista perché, sempre secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, il professionista non può sottrarsi ai suoi doveri, anche se la richiesta proviene dal suo cliente.
La Corte di Cassazione si è pronunciata dichiarando inammissibile il ricorso perché la decisione rientra tra le scelte discrezionali del Consiglio Nazionale Forense in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata.
Al contrario, per la Cassazione la decisione dell’Ordine è stata correttamente motivata visto che
la gravità del comportamento tenuto dall’incolpata, avuto riguardo anche alla intenzione, manifestata dal legale con l’accettazione della lettera di incarico, di porre in essere una continuata evasione fiscale, come risulta anche dalla richiesta del cliente, contenuta nella predetta lettera, di non effettuare la fatturazione sulle somme spettanti al legale: richiesta che, come correttamente avvertito dal Consiglio Nazionale Forense, non poteva costituire una circostanza attenuante della responsabilità dell’avvocato
Di certo, questa sentenza rappresenta un interessante caso a cui riferirsi in futuro.