La dirigenza di Fondo Professioni ha deciso di emettere un bando rivolto alle attività formative rivolto ai giovani, donne e lavoratori con provenienza geografica in località di forte criticità economica.
In base alle informazioni contenute nel bando si apprende che la dotazione massima per questa particolare iniziativa è stata fissata a 300mila euro con una scadenza di presentazione prevista il 29 ottobre 2012.
Ricordiamo che ogni Piano o progetto presentato potrà avere un importo massimo di 25mila euro e verrà riconosciuto un solo contributo per proponente e attuatore.
In questa prospettiva, Fondoprofessioni intende finanziare le migliori proposte qualitative destinando a questo scopo una cifra di 75mila euro a ciascuna linea di finanziamento, fermo restando che la suddetta ripartizione potrà essere superata a seguito degli esiti della valutazione qualitativa e tenuto conto della graduatoria predisposta
In sostanza, con ogni piano formativo, con un importo massimo di 25 mila euro, si prevede la possibilità di inserire in una stessa proposta sia attività corsuali (da 16 a 40 ore) che seminariali (da 4 o 8 ore).
I Piani/progetti formativi possono essere presentati dalle Associazioni di categoria dei Liberi Professionisti aderenti alle Confederazioni socie del Fondo, le Associazioni di categorie di aziende collegate, i firmatari di Protocolli d’intesa con il Fondo, le OO.SS. dei lavoratori e le Confederazioni datoriali, secondo le modalità di cui agli articolo 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro degli Studi professionali, sottoscritto in data 28 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non solo, può anche partecipare lo studio e/o l’azienda per i propri dipendenti, aderente al Fondo, in cui si applichi il CCNL di riferimento, sia in forma singola che associata, le Associazione Temporanee di Scopo (ATS) e lo Studio professionale in rappresentanza delle sue aziende collegate.
Il Fondoprofessioni intende così offrire una valida alternativa ai lavoratori in mobilità , ai lavoratori o facendo ricorso ad ammortizzatori sociali quali la riduzione dell’orario di lavoro con integrazione a carico degli Enti Bilaterali, la sospensione e/o contratti di solidarietà con trattamento integrativo a carico degli Enti Bilaterali, le sospensioni coperte da CIGS in deroga o per la cassa integrazione ordinaria con riduzioni dell’orario di lavoro, ossia i contratti di solidarietà , senza integrazione a carico degli Enti Bilaterali.