Per gli effetti del Decreto del Ministro del Lavoro 1 giugno 2012 e dell’articolo 22 della Legge 135/2012, (nota come revisione della spesa), per rientrare tra le categorie dei lavoratori salvaguardati è necessario che i lavoratori si trovino, in rispetto al decreto del Ministero, collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati prima del 4 dicembre 2011 e, contestualmente, aver cessato l’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011.
Per questa ragione, in questo ambito possono rientrare i soggetti posti in mobilità lunga sulla base delle diverse norme che si sono susseguite nel tempo ed anche i lavoratori ultracinquantenni inseriti nei programmi di reimpiego.
Al contrario, in base alla legge 135/2012 – ossia i dipendenti da imprese che hanno stipulato in sede governativa entro il 31/12/2011, accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali, collocati in mobilità lunga anche dopo il 4 dicembre 2011 – i lavoratori potranno, anche dopo l’entrata in vigore della normativa ASPI, utilizzare la disciplina in materia di indennità di mobilità con particolare riguardo al regime della durata.
È necessario, però, fare attenzione al contingente numerico espressamente richiesto; in effetti, nel primo caso, ovvero i salvaguardati dal decreto ministeriale, il contingente numerico dei lavoratori in mobilità lunga salvaguardati è fissato in 3.460 unità, mentre nel secondo caso, ossia quelli salvaguardati dalla legge 135/2012, il limite numerico complessivo è fissato dalla norma in 55.000 soggetti.
In base a queste premesse si modificano così i requisiti di accesso alla pensione; in effetti, questi lavoratori matureranno i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsti dalla tabella c) allegata alla legge 449/1997. Non solo, per i lavoratori posti in mobilità lunga ai sensi della legge 176 del 1998 il diritto alla pensione di vecchiaia continua ad essere conseguito a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini.
Infine, i destinatari della salvaguardia in qualità di lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego potranno comunque accedere al pensionamento in base ai requisiti e alla disciplina in vigore dallo scorso 5 dicembre 2011.
Sono un salvaguardato, blocco dei 65.000. Avrei la possibilità di essere assunto a tempo determinato,per qualche mese. Non so se accettando la proposta di lavoro perdo i requisiti per poter andare in pensione,tra un anno e mezzo,con 40anni di contributi e 60 anni di eta.
Ho fatto la richiesta di chiarimenti all’INPS ma da mesi nessuno sa darmi la certezza. Qualcuno ha già affrontato questo argomento? Sapete indicarmi eventualmente nella legge dove si chiarisce questa cosa? I funzionari dell’INPS mi dicono che non dovrebbero esserci problemi ad essere riassunto a tempo determinato, ma nessuno lo mette per iscritto.
Grazie a chi potrà darmi una indicazione.