La Corte Costituzionale ha espresso parere negativo sulla mediazione obbligatoria; infatti, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per eccesso di delega legislativa, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della procedura di mediazione, alternativo al processo nelle controversie civili e commerciali al fine di ridurre il carico dei procedimenti nei Tribunali.
Nello specifico, il nuovo sistema di mediazione obbligatoria è stato introdotto allo scopo di alleggerire il carico degli uffici giudiziari su alcune materie di interesse specifico. In effetti, per alcune materie è stato introdotto il principio del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità, cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a estendersi anche oltre la definizione della singola controversia o rapporti particolarmente conflittuali che si prestano ad essere meglio composti in via stragiudiziale, oltre in presenza di alcune tipologie contrattuali quali contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il nuovo sistema prevede, in presenza di controversie concernenti queste materie, che la parte che intende agire in giudizio ha l’obbligo dapprima di tentare la mediazione.
Al contrario, negli altri casi il ricorso alla mediazione è facoltativo ed è anche prevista la possibilità che sia il giudice di invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti al mediatore, quando la natura della causa e le risultanze dell’istruttoria lo suggeriscano.
La mediazione era, dobbiamo ora utilizzare questo termine, obbligatoria in controversie in materia di condominio, circolazione stradale, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi e contratti bancari e finanziari.
Al contrario, non era possibile ricorrere a questa particolarità in presenza di decreti ingiuntivi, sfratti, sinistri, possessori, procedimenti di esecuzione e procedimenti camerali e azioni civili mentre pende un processo penale.
I cittadini non sono più obbligati a chiedere la mediazione ad un iscritto ad un ordine professionale.