I pensionati, con la mensilità di dicembre, possono trovare nel proprio rateo pensionistico un importo aggiuntivo di 154,94 euro. In effetti, il nostro istituto previdenziale di riferimento, l’Inps, ha dato disposizione alle sue sedi periferiche il pagamento del bonus introdotto dalla legge finanziaria del 2001: il bonus dovrà essere inserito nel rateo pensionistico di Natale, ovvero con la tredicesima mensilità. Secondo le disposizioni attualmente in vigore, il bonus spetta ai titolari di una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo con la presenza anche di alcuni requisiti reddittuali.
Non solo, il bonus è attribuibile, oltre ai pensionati Inps, anche a tutte le pensioni erogate dall’Inpdap, Enpals, Ipost o altro con la sola esclusione dei trattamenti assistenziali, ovvero pensioni e assegni sociali o le prestazioni agli invalidi civili, delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura prettamente pensionistica.
Il pensionato ha diritto al bonus solo la sua pensione complessiva non può superare l’importo stabilito per l’anno 2011 di euro 6243,49, comprensivo delle maggiorazioni e dell’incremento al milione di lire.
Il pensionato deve anche soddisfare diversi criteri reddituali, sempre riferiti all’anno 2011. In sostanza, in caso di pensionato coniugato, questi non deve possedere un reddito personale superiore a euro 9.132,83 annui e un reddito cumulato con il coniuge superiore a 18.265,65 euro. Al contrario, in caso di pensionato non coniugato, o legalmente separato, è necessario possedere un reddito assoggettabile all’Irpef non superiore a 9.132,83 euro.
I redditi da considerare sono gli stessi previsti per il trattamento al minimo, ossia sono esclusi dal computo il trattamento di fine rapporto, TFR, il reddito dell’abitazione principale, le rendite Inail, le pensioni di guerra, le prestazioni di invalidità e i trattamenti di famiglia.
È necessario anche sapere che il bonus viene pagato interamente se l’importo della pensione annua complessiva non superi il limite di 8.088,55 euro o in misura ridotta se l’importo risulta compreso tra 6.088,55 e 6.243,49 euro.