Il bonus straordinario è stato istituito per permettere a famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza legato ai redditi (quali redditi di lavoro dipendente, pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, redditi diversi e redditi fondiari) dell’anno 2007 o dell’anno 2008.
Il beneficio in esame è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Questa particolare provvidenza è stato istituito per gli effetti dell’articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2.
Secondo le disposizioni legislative il bonus straordinario è attribuito, e riservato a soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell’anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi:
- lavoro dipendente;
- pensione;
- assimilati a quelli di lavoro dipendente limitatamente agli assegni periodici
- redditi diversi limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- redditi fondiari esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.
L’Inps è intervenuto chiarendo alcune disposizioni e lo ha fatto attraverso il messaggio n. 19708 del 28 luglio 2010.
Secondo l’istituto previdenziale nel caso di decesso dell’avente diritto avvenuto dopo la titolarità del diritto ma prima dell’accredito delle somme spettanti, allora il totale importo deve considerarsi facente parte del patrimonio personale e trasmissibile agli aventi diritto secondo l’ordinaria disciplina ereditaria.
L’Agenzia delle Entrate è dello stesso avviso.
Infatti, una volta acquisito il diritto con istanza del contribuente e verificata la sua posizione, una volta deceduto non sospende o annulla il diritto acquisito, ma il beneficio deve essere comunque erogato.
In questo caso, la somma spettante deve essere attribuita e inserita nell’asse ereditario poiché gli aventi diritto, eredi legittimi, subentrano nelle posizioni attive e passive ed acquisiscono tra i cespiti il bonus.
Gli eredi non sono tenuti a restituire la somma attribuita.