Il sistema dei buoni lavoro, detti anche voucher, è disciplinato da una normativa che impone dei limiti economici sia per chi presta la collaborazione, sia per il committente che con questo sistema può far leva su manodopera e su prestazioni lavorative di tipo occasionale, ad esempio, nelle fasi in cui l’impresa nel corso dei mesi ha un maggior bisogno di personale. Pur tuttavia, il lavoratore, così come impone la Legge, può prestare per un singolo committente prestazioni di lavoro di natura occasionale ed accessoria per compensi netti che, nell’anno solare, non possono superare i 5.000 euro netti. Questo significa che il lavoratore occasionale non può ricevere nei dodici mesi dell’anno dal singolo committente un compenso lordo che supera i 6.660 euro. In accordo con quanto spiega l’Inps, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, di recente possono prestare lavoro di tipo occasionale ed accessorio anche quei lavoratori che si trovano in mobilità, cassa integrazione, o che percepiscono l’assegno di disoccupazione ordinaria o l’assegno speciale per la disoccupazione in edilizia.
Ebbene, per questi specifici casi il limite massimo annuale di compensi netti erogati con il sistema dei buoni lavoro non può superare i 3.000 euro, che corrispondono a 4.000 euro lordi pagati dal committente. Per quest’ultimo, inoltre, sono altresì previsti dei limiti economici per l’utilizzo dei voucher nell’ambito di un’impresa familiare: in questo, caso, infatti, per ogni anno fiscale il committente non può pagare prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio per importi che superano il lordo dei 13.330 euro, che corrispondono a 10 mila euro nette nell’anno fiscale.
Ricordiamo i vantaggi che i voucher offrono alle due parti: il committente da un lato si avvale di personale che con i buoni lavoro è perfettamente in regola ed assicurato, mentre il lavoratore occasionale può sia integrare il proprio reddito, sia percepire un compenso lordo che ingloba i contributi previdenziali che sono cumulabili con gli altri trattamenti pensionistici.
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