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La busta paga, criteri per il controllo

La Legge n. 4/53 obbliga al datore di lavoro di corrispondere la retribuzione mediante l’utilizzo di un prospetto paga, la cosiddetta busta paga, su cui devono essere indicati tutti gli estremi relativi del lavoratore, dalla retribuzione alle trattenute.

Tale prospetto deve portare la sigla o il timbro dei datore di lavoro ed essere vidimato dagli organismi competenti. Non esiste un modello unico, ma il formato della busta paga differisce dal settore di appartenenza e dal gruppo merceologico.

Si tratta di un prospetto fondamentale per verificare se è stato corrisposto quanto dovuto in applicazione del contratto di lavoro e delle leggi vigenti in materia di previdenza e  fisco.

La busta paga, infatti, ha validità giuridica e, in caso di vertenze, ha valore di prova davanti all’autorità giudiziaria per certificare la giustezza della retribuzione, del trattamento di fine rapporto, dei versamenti previdenziali.

A questo riguardo anche dalla busta paga si può desumere il contratto collettivo applicabile, sentenza 16340/09 Corte di Cassazione.

È quindi molto importate controllarne sempre l’esattezza del contenuto, e soprattutto conservare le buste paga ricevute, per tutto il tempo della vita lavorativa, anche dopo aver eventualmente cambiato il posto di lavoro.

I termini entro i quali effettuare dei reclami sono stati fissati in un anno per errori di calcolo o cinque anni per erronee interpretazioni delle norme contrattuali e di legge.

Fare una semplice enumerazione dei vari campi non ha effettivamente senso. Infatti, siccome non esiste un modello unico diventa poi difficile fare un reale confronto tra le diverse realtà lavorative.

In questa parte cercheremo di dare evidenza su due aspetti che costituiscono la busta paga: l’intestazione e i dati anagrafici.

Infatti, deve esistere una sezione in busta paga utilizzata per identificare in maniera univoca il dipendente e il datore di lavoro attraverso delle coordinate analitiche precise.

A questo scopo devono essere presenti le generalità e il codice fiscale del dipendente, la qualifica professionale(descrizione della qualifica di appartenenza del dipendente ai sensi del Codice Civile), livello retributivo (indicazione del livello contrattuale del dipendente così come riferito dal contratto collettivo di riferimento), periodo della retribuzione, il numero di posizione INAIL e previdenziale, la matricola così come riportato nella lettera di assunzione, posizione all’interno dell’azienda, la data di assunzione del dipendente, quella di nascita, indicazione della data di maturazione dello scatto successivo e quelli attualmente riconosciuti, la data di cessazione del rapporto di lavoro.

I singoli campi possono essere marcati con specifici codici aziendali, ad esempio nel campo qualifica l’azienda può attribuire un codice equivalente come “I” per impiegato, “O” per operaio, “D” per dirigente, “F” per quadro; altre aziende preferiscono inserire un valore numerico: “1” per operaio, “2” per impiegato, “3” per quadro e “4” per dirigenti.

Non solo, la busta paga deve anche identificare l’azienda.

Devono essere riportati tutti i dati identificativi del datore di lavoro (ragione sociale, indirizzo e sede legale della società oltre al codice fiscale e partita IVA), la posizione INPS dell’azienda (Indicazione del codice relativo), codice INAIL dell’azienda (codice relativo dell’azienda).

1 commento su “La busta paga, criteri per il controllo”

  1. le ferie ,e i permessi devono essere scritti sempre su la busta-paga. io lavoro da 5 anni su mobilificio e da un anno non lo so le mie ferie perche non li scrivono ..poi se e posibile di dirmi orario di paga .grazie scusate per la scritura.

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