La tecnologia anche nei rapporti di lavoro tra impresa e collaboratori; infatti, dopo molte discussioni e tentennamenti debutta un nuovo strumento che permetterà di agevolare i nuovi meccanismi retributivi.
In seguito al parere positivo del Ministero del Lavoro e del Welfare, prende ufficialmente l’avvio questo nuovo strumento che permetterà di consegnare il cedolino paga in forma elettronica utilizzando la solita mail, magari certificata, o assicurando l’accesso verso postazioni multimediali per visionare e stampare il documento elettronico.
In realtà, alcune amministrazioni pubbliche hanno già intrapreso questa strada da diverso tempo sostituendo il materiale cartaceo con un documento elettronico visionabile e stampabile da qualsiasi postazioni fissa o mobile fornendo prima le proprie credenziali utilizzando il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale.
Con il parere del Ministero del Lavoro, con l’interpello N. 13/2012 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, a seguito della richiesta dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, prende ufficialmente piede questo nuovo sistema chiarendo dubbi sull’applicabilità dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004 relativi all’assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga attraverso il web.
► La responsabilità del datore di lavoro sulla busta paga
Infatti, il Ministero si è dichiarato sostanzialmente favorevole alla consegna dei cedolini paga in forma elettronica utilizzando la posta elettronica non certificata anche se ha ribadito alcuni punti essenziali a cui ci si dovrà allineare. In base alla risposta dell’interpello, per il Ministero una consegna di questo tipo non dovrà incidere sui meccanismi di controllo del dipendente sull’operato del datore di lavoro e sul suo corrispettivo.
A questo riguardo, la consegna del cedolino paga, sotto ogni sua forma, deve essere sempre contestuale alla sua retribuzione allo scopo di consentire il controllo immediato del lavoratore.
Si ricorda che la legge n. 4/1953 può essere considerata come punto di riferimento della materia visto che prevede un astratto obbligo di consegna del prospetto paga non facendo riferimento a nessuna forma esplicita. Ciò consente di affermare che la consegna del cedolino paga può essere fatta in qualsiasi modo: dal documento cartaceo fino a ricorrere a strumenti digitali certificati o meno a patto che si consenta al lavoratore dipendente l’accesso a queste informazioni allo scopo di visionarla e stamparla per produrla in un eventuale sede di giudizio o per semplice archiviazione storica personale.
Infatti, l’articolo 1 della legge prevede espressamente che
I datori di lavoro devono consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonchè, distintamente, le singole trattenute.