Nuova proroga in arrivo sullo svolgimento delle attività di buttafuori.
Ricordiamo che la legge n. 94 del 15 luglio del 2009, disposizioni in materia di sicurezza pubblica, all’articolo 3, dal comma 7 al 13, pone in essere la figura del buttafuori.
In effetti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, la legge autorizza l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti.
Ricordiamo anche che l’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche ed è vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
Il personale addetto a questi servizi, ovvero buttafuori, deve essere iscritto in un apposito elenco tenuto, anche in forma telematica, dal prefetto competente per territorio.
All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il Ministero dell’Interno stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
Gli oneri derivanti dall’attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo.
Il prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti e comunica l’avvenuta cancellazione all’addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
Ora, considerato che alcune regioni non sono in grado di completare il percorso formativo per il personale addetto ai servizi di controllo entro il 31 dicembre 2010 si deciso di prorogare di ulteriori sei mesi il termine finale per l’avvio dei corsi di formazione da parte delle regioni e delle province incaricate.