La Camera, in sede legislativa, ha approvato la proposta di legge sulla professione di giornalista recante modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione.
A questo riguardo ricordiamo che il testo approvato dalla Camera dispone, all’articolo 1 comma 1, che ai fini dell’iscrizione al registro dei praticanti di cui all’art. 33 della Legge n. 69/1963, i soggetti in possesso almeno della laurea (che, ai sensi dell’art. 8 del DM 270/2004, si consegue, di norma, al termine di un corso di studi di durata triennale e che, pertanto, si distingue dalla laurea magistrale, che si consegue dopo ulteriori 2 anni di studio) non devono sostenere l’esame di cultura generale di cui allo stesso art. 33.
Il comma 2 riporta, invece, l’articolo 35 della Legge n. 69/1963, disponendo che per l’iscrizione al registro dei giornalisti pubblicisti è necessario superare un esame di cultura generale. L’effettuazione del colloquio può essere sostituita dalla frequenza di corsi formativi della durata di almeno quarantacinque ore organizzati dai consigli regionali o dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Per questa ragione, il superamento dell’esame di cultura generale si aggiunge alla presentazione, già prevista, di giornali e periodici con articoli a firma del richiedente, e di certificati dei direttori delle pubblicazioni che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno 2 anni.
In base alla presente proposta di legge resta nella disponibilità degli attuali pubblicisti la scelta di rimanere in tale elenco senza il passaggio all’elenco dei professionisti in una dimensione transitoria.
A sua volta, l’articolo 7 stabilisce che i soggetti che intendono iscriversi nell’elenco dei giornalisti professionisti possono presentare, in ciascun anno solare, solo due domande di ammissione alla prova di idoneità professionale di cui all’art. 32 della L. 69/1963.
L’articolo 4 istituisce, presso ogni distretto di Corte d’appello, il Giurì per la correttezza dell’informazione. Questo organismo sarà composto da 5 membri – che durano in carica 5 anni, non prorogabili – di cui 1 nominato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 2 dal consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti – uno dei quali nominato tra i magistrati di corte d’appello e con funzioni di presidente – e 1 dalla Federazione italiana degli editori e dei giornalisti. Ad essi si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.