È stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge d’iniziativa del deputato Cannella per il riconoscimento della pensione privilegiata in favore dei militari dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che hanno contratto invalidità totale a seguito della vaccinazione antitubercolare effettuata durante il servizio.
In particolare, l’articolo 1 della proposta di legge stabilisce che coloro che, arruolati nell’Arma dei carabinieri o nel Corpo della guardia di finanza, sottoposti a vaccinazione antitubercolare e riconosciuti successivamente invalidi civili al 100 per cento con indennità di accompagnamento dalle competenti commissioni sanitarie, la cui condizione morbosa della patologia è stata confermata con sentenza da un tribunale, possono presentare richiesta al Ministero della difesa per beneficiare di un’invalidità equiparabile a quella di guerra, entro dieci anni dalla piena e sicura consapevolezza, sulla base della documentazione medica acquisita, del nesso causale tra la vaccinazione antitubercolare e il danno irreversibile patito, e quindi non a decorrere dalla diagnosi della patologia o dal mero sospetto sull’eziologia della stessa.
In merito al nesso causale tra il vaccino in questione e la suddetta patologia, il giudizio della commissione si basa sulla ragionevole probabilità ovvero sulla fondamentale concausa; per quanto concerne, poi, il periodo di decorrenza del riconoscimento del beneficio, la commissione si basa sulla documentazione medica che attesta la piena e sicura consapevolezza del nesso causale.
L’articolo 2 dispone che, tenuto conto dell’irreversibilità della patologia in questione e preso atto del dispositivo della sentenza del tribunale emessa nei confronti del richiedente che conferma la condizione morbosa in relazione a un’invalidità del 100 per cento con indennità di accompagnamento, la commissione esprimerà un giudizio definitivo, tramite l’assegnazione di un grado di invalidità equipollente a quello previsto dalla superinvalidità per tubercolosi dei grandi invalidi di guerra, privilegiando gli aspetti medicolegali che comportano nel soggetto, anche nel caso in cui non è manifesta un’insufficienza renale, una notevole difficoltà al mantenimento della stazione eretta prolungata, con grave limitazione della deambulazione, con conseguente riduzione dell’autonomia personale e con impossibilità a svolgere gli atti quotidiani della vita, specie in condizioni di stress da perfrigerazioni, anche sulla base di una certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche.