La notizia è dell’ultima ora. La Cassa di Assistenza Domestica è stata costituita attraverso un accordo tra FIDALDO, DOMINA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, FEDERCOLF.
La cassa avrà la denominazione di CAS.SA.COLF, ovvero cassa sanitaria COLF.
La Cassa ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari.
Occorre precisare che l’applicazione integrale del contratto collettivo di lavoro comporta l’obbligo dell’iscrizione dei lavoratori e dei datori di lavoro nonchè il versamento dei contributi nella misura oraria complessiva di 0,03, di cui 0,01 a carico del lavoratore.
A seguito di specifiche convenzioni, i contributi di assistenza contrattuale vanno versati, con periodicità trimestrale, all’Inps.
Il versamento dei contributi di assistenza contrattuale deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi obbligatori ed avvalendosi delle stesse modalità.
Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti, i datori di lavoro, e/o i loro aventi causa.
Le prestazioni che possono beneficiare i lavoratori riguardano il rimborso delle spese sostenute per ticket per prestazioni di alta specializzazione per un importo non superiore a 300,00 euro per persona e per anno assicurativo, che risultino effettuate presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate.
Si prevede anche di erogare un’indennità giornaliera di 20,00 euro in caso di ricovero dovuto a malattia, infortunio o parto con pernottamento per un periodo non superiore a 20 giorni, con la previsione di una franchigia di due giorni e di una indennità giornaliera di convalescenza per di ricovero con pernottamento di durata superiore a 3 giorni pari a 20,00 euro sino ad un numero massimo di 10 giorni.
Il dipendente risulta iscritto alla Cassa dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento a suo nome dei contributi di Assistenza contrattuale.
In particolare il dipendente risulta iscritto alla Cassa dall’1/7/2010 qualora i contributi di assistenza contrattuale siano versati a suo nome in relazione al terzo trimestre 2010.
Parimenti il datore di lavoro risulta iscritto alla Cassa dal primo giorno del trimestre in relazione al quale egli inizia il regolare versamento dei contributi di assistenza contrattuale.
L’iscrizione alla Cassa, sia del dipendente sia del datore di lavoro, permane anche nei casi nei quali si verifichino delle discontinuità nel versamento dei contributi di assistenza contrattuale.