Le aziende del settore oggi possono utilizzare due importanti novità.
Da una parte, il più importante istituto previdenziale italiano ha deciso di anticipare i pagamenti; infatti, l’ Inps, attraverso il messaggio n. 29223, ora ha stabilito di anticipare direttamente la Cassa integrazione guadagni ordinaria all’impresa che si trova in una situazione di crisi aziendale.
Certamente la crisi non risparmia nemmeno le aziende editoriali che, per loro natura, sono realtà produttive non di grandi dimensioni e che si ritrovano, in modo particolare in questo ultimo periodo, con poca disponibilità di denaro.
Dall’altra, grazie al decreto n. 47385 dell’8 ottobre 2009, il governo ha deciso di fornire ulteriori mezzi alle aziende in crisi del settore.
Dal mese di gennaio è entrato in vigore il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2010).
Il decreto si occupa di regolare i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in favore dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Il provvedimento è il frutto di un accordo tra le parti sociali, mediante uno specifico protocollo d’intesa sul quale è stato rinnovato il contratto collettivo di lavoro dei giornalisti, allo scopo di definire un sistema di ammortizzatori sociali più flessibile, oltre a semplificare le procedure amministrative ed i criteri per l’accesso ai trattamenti integrativi.
L’obiettivo del governo è finalizzato alla concessione della cassa integrazione guadagni nelle varie ipotesi previste in via straordinaria (ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale), crisi aziendale e ristrutturazione e riorganizzazione in presenza di crisi aziendale o di procedure fallimentari.
È sicuramente un importante passo per rispondere a precise richieste dei lavoratori, ad eccezione del personale dirigente, quali giornalisti professionisti, pubblicisti ed i praticanti alle dipendenze di un datore di lavoro (articolo 4 del decreto).
Credo che sia opportuno sollevare un’attenta precisazione. Il settore editoriale utilizza, per sua natura e per la maggior parte dei casi, collaboratori senza vincolo di subordinazione: collaboratori a progetto o free-lance, esclusi da queste tutele.
Il Legislatore consente, secondo precisi requisiti, al lavoratore di ricorrere ai benefici economici per l’esodo ed il prepensionamento. In questo caso, l’eventuale scelta, puramente opzionale, deve essere espressa entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento integrativo o durante il godimento nei sessanta giorni successivi alla maturazione dell’anzianità contributiva.