La Riforma del lavoro 2012, per la cassa integrazione, ha eliminato l’articolo 3 della legge 223/1991 sulla regolamentazione straordinaria in caso di procedure concorsuali.
La Cassa integrazione guadagni (Cig) e la Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) restano nei settori in cui già sono previste. La Cig non è stata modificata, mentre la Cigs è rivista solo parzialmente, più precisamente viene portata a regime in alcuni settori interessati solo mediante misure provvisorie, in previsione di un’eliminazione in alcuni casi specificati nel testo della legge.
Le norme di estensione annuale della Cigs vengono allargate per le agenzie di viaggio con oltre 50 dipendenti; per le agenzie di vigilanza con oltre 15 subordinati e per tutte le imprese del settore aereo.
Per i settori che non hanno cassa integrazione, le imprese con più di 15 dipendenti con la Riforma Fornero hanno l’obbligo di costituire Fondi di solidarietà bilaterali per finanziare trattamenti di integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. I fondi saranno istituiti presso l’Inps in base ad accordi collettivi da stipulare entro 6 mesi.
Per i lavoratori che già beneficiano di una prestazione di sostegno del reddito, l’agevolazione decade se i lavoratori rifiutano un corso di formazione o non lo frequentano regolarmente.
Per quanto riguarda le aziende già soggette all’aliquota per il finanziamento dell’indennità di mobilità, gli accordi collettivi possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato con un’aliquota contributiva nella misura dello 0,30%, a partire dal 1° gennaio 2017.
Le imprese con meno di 15 dipendenti non hanno l’obbligo di istituire il fondo di solidarietà: le parti possono adeguare le fonti istitutive dei fondi bilaterali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito nei casi in cui venga ridotta o sospesa l’attività lavorativa, con un’aliquota non inferiore allo 0,20%.
Per le aziende con più di 15 dipendenti e non coperte dalla normativa per l’integrazione salariale viene istituito, con decreto, un fondo di solidarietà residuale. Se invece il datore di lavoro ricorre alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dovrà versare un contributo aggiuntivo stabilito con i decreti attuativi, ma non al di sotto dell’1,5% della retribuzione.
In momenti di crisi, la Riforma ha ritenuto opportuno allargare il Fondo di solidarietà anche per i mutui sulla prima casa: si prevede l’obbligo per le banche di sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui il mutuatario perde il lavoro per cessazione di lavoro subordinato o co.co.co. e in caso di morte o gravi infortuni.