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Cassazione, l’accredito figurativo per i lavoratori dell’amianto

 Importante novità in fatto di calcolo del periodo di computo per il prepensionamento dei lavoratori infortunati in seguito all’uso e all’esposizione con l’amianto.

La Corte di Cassazione chiarisce alcuni punti in merito all’annosa questione dell’accredito dei contributi figurativi utili al riconoscimento della pensione per i lavoratori del settore amianto.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6031 del 15 marzo del 2011, ha stabilito un’importante principio, ossia l’accredito dei contributi figurativi per il prepensionamento a beneficio del lavoratore infortunato in seguito all’esposizione con l’amianto è ammissibile soltanto nei limiti del raggiungimento dei requisiti per la pensione.

La Suprema Corte, fermo restando il diritto al pensionamento anticipato per i lavoratori soggetti a prolungata esposizione all’amianto così come stabilisce il decreto legge n. 185/1994, ha posto in evidenza che non è ammissibile determinare il periodo complessivo di contribuzione ai fini pensionistici, superiore ai trentacinque anni, il minimo previsto per l’accesso al trattamento della pensione di anzianità.La sentenza pone in evidenza la possibilità del cumulo dei contributi, ma soltanto nei limiti dei trentacinque anni di anzianità. Per questa ragione, il prepensionamento concesso al lavoratore a lungo esposto all’amianto comporta la somma degli accrediti figurativi a patto però che l’anzianità accresciuta non superi il minimo necessario per il conseguimento della pensione.

Non solo, per i giudici di legittimità non è possibile alcun ripensamento: le domande di prepensionamento anticipato si considerano irrevocabili; in effetti, per la corte di Cassazione una volta inoltrate le richieste non possono essere ritirate o modificate rinunciando, in questo modo, al beneficio del prepensionamento.

Sempre secondo i giudici della Suprema Corte, il cumulo dei contributi figurativi, cosiddetti di “scivolo”, concessi dal nostro sistema previdenziale sul pensionamento anticipato (in base al decreto n. 516 del 1994) e dei contributi risultanti dall’ottenimento del beneficio ex articolo 13, legge n. 257/92 con rivalutazione dei periodi di esposizione all’amianto, si giustifica unicamente solo se e in quanto l’anzianità contributiva del lavoratore resti comunque al di sotto del limite fissato dei trentacinque anni.

1 commento su “Cassazione, l’accredito figurativo per i lavoratori dell’amianto”

  1. In merito a: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6031 del 15 marzo del 2011, ha stabilito un’importante principio, ossia l’accredito dei contributi figurativi per il prepensionamento a beneficio del lavoratore infortunato in seguito all’esposizione con l’amianto è ammissibile soltanto nei limiti del raggiungimento dei requisiti per la pensione.
    Vorrei chiedere come, ad oggi, con la modifica della legge sulle pensioni e sul prepensionamento, si colloca la mia situazione vista la sentenza.
    Sono stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato Esposto amianto dal 1983 al 2000 ( 18 anni di esposizione), ho maturato ad oggi 40 anni + 2 mesi di contributi totali e dovrei andare in pensione ad Agosto 2016, penalizzato a causa dei contributi amianto di un importo pari al 12%, a causa dell’età (55 anni e 6 mesi). Ma allora, questa sentenza, che dice?…è in contrasto o no con l’attuale legge sulle pensioni?

    Grazie

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